Sentenza del 27/11/2019 n. 917 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Iscrizione a ruolo - transazione ex art. 28 ter dpr 602 del 1973 - impugnabilità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'iscrizione a ruolo di un credito tributario derivante da una transazione proposta ai sensi dell'art. 28-ter del DPR 602/1973, chiedendo di farne valere l'estinzione. La questione riguardava l'impugnabilità dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/1992 e il termine entro cui proporre ricorso.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che l'iscrizione a ruolo è impugnabile, anche quando il credito deriva da una transazione ex art. 28-ter del DPR 602/1973, per dedurre l'estinzione del debito. L'impugnazione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notifica della relativa proposta o dell'atto impugnabile. La mancata impugnazione determina la definitività dell'atto e consente la ripresa della procedura di riscossione coattiva, con conseguente pregiudizio per il contribuente.
Norme richiamate
Art. 28-ter del DPR 602/1973
La disposizione disciplina la proposta transattiva relativa a crediti tributari. Il credito risultante dalla transazione può costituire oggetto di iscrizione a ruolo e tale iscrizione è contestabile dal contribuente.
Art. 19 del D.Lgs. 546/1992
La norma consente di impugnare gli atti della riscossione tributaria, inclusa l'iscrizione a ruolo, quando il contribuente intenda far valere l'estinzione o l'inesistenza del debito. Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
Massime di principio
- L'iscrizione a ruolo di un credito tributario è autonomamente impugnabile quando il contribuente contesti l'esistenza, l'estinzione o l'esigibilità del debito.
- Anche un credito derivante da una transazione o da un accordo con l'Amministrazione finanziaria può essere contestato davanti al giudice tributario se viene successivamente iscritto a ruolo.
- Il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto è essenziale: la mancata impugnazione può rendere definitivo il debito e consentire l'avvio o la ripresa della riscossione coattiva.
- Quando una transazione tributaria prevede l'estinzione o la definizione del debito, il contribuente deve conservare la documentazione dell'accordo e verificare tempestivamente che il ruolo rispetti quanto pattuito.
- La contestazione dell'iscrizione a ruolo non dovrebbe essere rinviata all'esecuzione forzata, perché l'omessa impugnazione dell'atto prodromico può limitare le successive possibilità di difesa.
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