Sentenza del 27/11/2019 n. 449 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Rettifica classamento - Estimo comparativo - Comune similare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato i nuovi classamenti catastali, sostenendo che fossero infondati e nulli per difetto di motivazione. In particolare, hanno dedotto che l'avviso non spiegasse adeguatamente perché le caratteristiche ambientali e socioeconomiche degli immobili di Pisticci fossero assimilabili a quelle del Comune di Policoro, assunto come termine di paragone. Hanno inoltre lamentato l'omessa visita ispettiva, vizi procedurali e l'erronea applicazione della normativa sulla revisione del classamento.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello, ritenendo legittima la rettifica del classamento ai sensi dell'art. 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996. L'Agenzia aveva adeguatamente motivato il provvedimento evidenziando la trasformazione della zona litoranea di Pisticci, divenuta area turistica con villaggi di pregio, e la similitudine con gli immobili di Policoro quanto a tipologia edilizia, schema distributivo, dotazioni impiantistiche, servizi e aree comuni. Le fotografie sono state considerate idonee a confermare tali elementi. La mancata visita ispettiva non è stata ritenuta necessaria, poiché il classamento era stato eseguito secondo i principi dell'estimo comparativo richiamati dall'art. 11 del decreto-legge n. 70 del 1988. Le ulteriori censure sono state respinte, comprese quelle relative ai termini processuali e alla presunta revisione delle zone censuarie. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 3, comma 58, legge n. 662 del 1996
Consente la rettifica del classamento catastale quando quello esistente risulti non congruo o palesemente anacronistico, senza che ciò implichi necessariamente una revisione generale delle zone censuarie o dei criteri di classamento.
Art. 11, decreto-legge n. 70 del 1988
Richiama i principi dell'estimo comparativo, in base ai quali il classamento può essere determinato mediante il confronto con immobili o zone similari, anche senza una preventiva visita ispettiva, purché il raffronto sia concreto e adeguatamente documentato.
Art. 23, decreto legislativo n. 546 del 1992
Il termine processuale richiamato dalla parte è stato considerato di natura ordinatoria, con la conseguenza che la sua inosservanza non ha determinato l'invalidità dell'atto o del procedimento.
Massime di principio
- La rettifica del classamento è legittima quando l'amministrazione dimostra che il classamento originario è divenuto incongruo a causa dell'evoluzione urbanistica, edilizia o socioeconomica della zona.
- Il confronto con un Comune diverso è ammissibile se le aree poste a raffronto risultano realmente similari per ubicazione, tipologia edilizia, distribuzione degli immobili, impianti, servizi e spazi comuni.
- L'avviso di classamento deve indicare gli elementi concreti del confronto; fotografie, descrizioni tecniche e riferimenti a immobili comparabili possono essere sufficienti a motivare il provvedimento.
- La visita ispettiva non è sempre indispensabile quando il classamento è fondato su un'analisi comparativa adeguatamente documentata.
- La contestazione del classamento deve concentrarsi sulla reale insussistenza delle similitudini o sull'insufficienza della motivazione, non su mere valutazioni generiche o sulla sola assenza di sopralluogo.
- La rettifica di singoli classamenti non equivale necessariamente a una revisione generale delle zone censuarie o dei criteri catastali.
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