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Sentenza

Sentenza del 27/11/2019 n. 308 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Energia elettrica - Vendita - Sito industriale - Grossista non autorizzato - Pagamento spontaneo cautelativo - Ravvedimento operoso - Rimborso - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettamento ad accisa dell'energia elettrica ceduta tra il 2010 e il 2015 all'interno di un sito industriale, nonché la validità del ravvedimento operoso e il diritto al rimborso delle somme pagate spontaneamente e cautelativamente. L'Agenzia sosteneva che la società fosse stata autorizzata come grossista solo dal rilascio della licenza nel 2015 e che, prima di tale momento, l'accisa fosse dovuta al momento della fornitura ai consumatori finali. La società sosteneva invece che l'esclusione dall'accisa spettante a una delle imprese utilizzatrici operasse automaticamente, anche retroattivamente, in ragione dell'effettivo utilizzo dell'energia, e che il pagamento cautelativo potesse essere rimborsato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia l'appello incidentale della contribuente, confermando sostanzialmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'esclusione dall'accisa opera oggettivamente ed ex tunc quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge, senza necessità di una preventiva istanza costitutiva del beneficio; pertanto, per i consumi effettivamente esenti non erano dovute imposta, sanzioni o indennità di mora. È stato inoltre ritenuto valido il ravvedimento operoso effettuato per il 2014 e il 2015. Tuttavia, è stato confermato il diniego del rimborso per le somme versate oltre il termine biennale, considerando come dies a quo la data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere pagata e non quella del successivo pagamento spontaneo. La Corte ha altresì escluso la ripetizione delle somme versate mediante ravvedimento operoso, richiamando il principio della preclusione del ripensamento. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Artt. 52 e seguenti del D.Lgs. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)

    L'art. 52, comma 1, assoggetta a imposta l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali; il comma 2 prevede ipotesi di esclusione.

    L'obbligazione d'imposta nasce, in linea generale, con la fornitura al consumatore finale, ma non sussiste quando l'utilizzo concreto dell'energia rientra in una fattispecie legale di esclusione. L'esclusione opera oggettivamente ed ex tunc, mentre l'intervento dell'Amministrazione serve a verificare e attestare i requisiti, non a costituire il beneficio.

  • Artt. 53 e 56 del D.Lgs. 504/1995

    La disciplina relativa ai soggetti obbligati e ai grossisti presuppone il corretto inquadramento e, ove previsto, l'autorizzazione o la licenza. In mancanza, l'Amministrazione può ricondurre la fattispecie alla regola generale della tassazione alla fornitura ai consumatori finali.

  • Art. 14, comma 2, del D.Lgs. 504/1995

    Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni.

    Secondo la decisione, il termine biennale decorre dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato, e non necessariamente dalla data del pagamento tardivo eseguito per regolarizzare l'omissione. Il pagamento successivo non può quindi riaprire o prorogare il termine di decadenza.

  • Art. 13 del D.Lgs. 471/1997

    La sanzione per omesso o tardivo versamento può essere ridotta mediante ravvedimento operoso entro i termini previsti. Nel caso concreto, il ravvedimento relativo all'imposta 2014 è stato ritenuto tempestivo perché effettuato entro l'anno dalla violazione individuata nel marzo 2015.

  • Art. 13 del D.Lgs. 472/1997

    L'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente la violazione beneficiando della riduzione delle sanzioni, purché siano rispettati i termini e le condizioni di legge.

  • Cassazione, sentenze n. 6108/2016 e n. 26545/2016

    Il contribuente che abbia scelto volontariamente di regolarizzare una violazione mediante ravvedimento operoso non può successivamente ripensarci e chiedere la restituzione delle somme versate in esecuzione della regolarizzazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11373/2015

    Le norme agevolative sono generalmente di stretta interpretazione. Tuttavia, tale principio non impedisce di riconoscere un'esclusione prevista direttamente dalla legge quando sia dimostrata la concreta sussistenza dei requisiti oggettivi.

Massime di principio

  • Quando un'esenzione o esclusione dall'imposta è collegata all'effettivo utilizzo del bene o dell'energia e i requisiti sono previsti direttamente dalla legge, il riconoscimento amministrativo può avere natura ricognitiva e non costitutiva; in tal caso il beneficio può operare anche per periodi anteriori, purché i requisiti siano dimostrabili.
  • Il contribuente deve conservare documentazione idonea a provare, per ciascun periodo, l'effettivo utilizzo agevolato o esente. L'Amministrazione può verificare concretamente consumi, soggetti utilizzatori e condizioni richieste dalla norma.
  • Il pagamento spontaneo effettuato tramite ravvedimento operoso manifesta la volontà di regolarizzare una violazione e, secondo l'orientamento richiamato, può precludere una successiva richiesta di ripetizione delle somme versate, anche se il contribuente cambia valutazione.
  • Prima di chiedere un rimborso relativo a pagamenti tardivi o cautelativi occorre verificare il termine decadenziale previsto dalla disciplina speciale: il termine potrebbe decorrere dalla scadenza originaria dell'imposta, non dal pagamento successivo.
  • Il ravvedimento operoso è efficace solo se la regolarizzazione avviene entro il termine previsto dalla legge, calcolato dalla specifica violazione e dalla relativa scadenza, non genericamente dalla fine dell'anno.
  • L'assenza o il ritardo dell'autorizzazione amministrativa può incidere sulla qualificazione del soggetto obbligato, ma non necessariamente esclude l'applicazione di un'esenzione oggettiva quando l'energia è stata concretamente impiegata per un uso legalmente escluso.

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