Sentenza del 27/11/2019 n. 6617 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Rimborsi - Articolo 1194 cod. civ. - Inapplicabilità - Imputabilità della somma rimborsata anzitutto agli interessi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa l'applicabilità dell'articolo 1194 del codice civile ai rimborsi tributari. In ragione della natura speciale e derogatoria della normativa tributaria, il rimborso IVA non deve essere imputato necessariamente prima agli interessi. La decisione si pone in linea con Cass. n. 4767/2004, Cass. n. 1486/2005, Cass. n. 28670/2018 e Corte costituzionale n. 157/1996.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità dell'articolo 1194 del codice civile ai rimborsi tributari, in particolare ai rimborsi IVA. Tale norma prevede che, quando un pagamento è effettuato a copertura sia del capitale sia degli interessi, esso venga imputato prima agli interessi. La questione era quindi stabilire se una somma rimborsata dall'amministrazione finanziaria dovesse essere imputata anzitutto agli interessi maturati.
Norme richiamate
Articolo 1194 del codice civile
Il pagamento fatto in conto di capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi.
La regola civilistica sull'imputazione dei pagamenti agli interessi prima che al capitale non si applica automaticamente ai rimborsi tributari, poiché questi sono disciplinati da una normativa speciale.
Normativa tributaria speciale in materia di rimborsi IVA
La disciplina tributaria, in quanto speciale e derogatoria rispetto alle regole civilistiche generali, prevale sull'articolo 1194 del codice civile per determinare modalità e imputazione dei rimborsi d'imposta.
Massime di principio
- Le regole generali del codice civile non si applicano automaticamente ai rapporti tributari quando la materia è regolata da una disciplina fiscale speciale.
- Nei rimborsi IVA o di altre imposte, l'imputazione della somma restituita deve essere determinata principalmente sulla base delle norme tributarie applicabili e non secondo il criterio civilistico dell'imputazione prioritaria agli interessi.
- La natura pubblicistica del rapporto tributario può giustificare deroghe alle regole ordinarie sui pagamenti previste dal codice civile.
- Per stabilire se una somma rimborsata comprenda capitale, interessi o entrambi, occorre verificare la specifica disciplina fiscale e gli eventuali criteri espressamente previsti dall'amministrazione finanziaria o dalla legge.
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