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Sentenza

Sentenza n. 808/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento e la declaratoria dell’illegittimità: del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza datata 23.12.2021 ed acquisita al protocollo del MiTE/2342 dell’11.01.2022, presentata dalla HF SOLAR 4 S.R.L. al Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in composizione e concerto con il Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), nell’ambito del Procedimento unico in materia Ambientale ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs.152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato “Ramacca”, di potenza pari a 50,65 MW e delle relative opere connesse ed infrastrutture necessarie alla connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ramacca (CT), in contrada Giumenta e in Contrada Albospino, e di tutti gli atti o le omissioni presupposte e conseguenziali. Per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo ed a spese del MASE nel caso di perdurante inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e/o del MASE oltre il termine fissato dal TAR e per la condanna dell’Amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, pari a 8.269,87 Euro (oneri corrisposti pari a € 16.539,75).

Giustizia amministrativa202502234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere connesse

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza del 23 dicembre 2021, acquisita nel gennaio 2022, volta al rilascio della VIA statale, nell’ambito del procedimento unico ambientale ex art. 27 d.lgs. 152/2006, per un impianto agrivoltaico di 50,65 MW da realizzarsi nel Comune di Ramacca. Dopo la verifica di completezza documentale e la pubblicazione dell’avviso al pubblico, si è svolta la conferenza di servizi il 25 maggio 2023. Il Ministero della Cultura ha richiesto integrazioni paesaggistiche, successivamente trasmesse; nel giugno 2024 la società ha inoltre depositato un’integrazione progettuale concernente le opere di connessione alla rete elettrica. Nonostante il decorso dei termini, il procedimento non è stato concluso. Una nota ministeriale del 31 luglio 2025 si è limitata a comunicare la trasmissione degli atti alla Commissione competente, senza indicare un termine puntuale per la definizione e senza adottare il provvedimento finale. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.lgs. 152/2006 ed eccesso di potere per sviamento; violazione dell’art. 2, commi 1 e 9-ter, l. 241/1990, difetto di istruttoria, volontaria inerzia e violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006 e dei doveri di correttezza e buona amministrazione, con richiesta di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. La ricorrente ha inoltre contestato la tardività della memoria e della documentazione depositate dall’amministrazione regionale oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. In via processuale ha ritenuto tardivi la memoria e i documenti depositati dall’amministrazione regionale alle ore 19:21 dell’ultimo giorno utile, affermando che, ai fini dei termini a difesa e della corretta organizzazione dell’udienza, il deposito telematico effettuato nell’ultimo giorno utile dopo le ore 12 si considera eseguito il giorno successivo. Nel merito, ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal MASE. Il giudice ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere sia in base all’art. 2 l. 241/1990 sia, specificamente, all’art. 27, comma 8, d.lgs. 152/2006, che qualifica come perentori tutti i termini del procedimento VIA. La nota ministeriale del 31 luglio 2025 è stata qualificata come atto soprassessorio non idoneo a superare l’inerzia, poiché non ha definito il procedimento né indicato un termine puntuale per la conclusione. Il MASE è stato ordinato di concludere il procedimento entro 105 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, acquisendo il parere di competenza dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e della relativa struttura periferica; per il concerto può operare il meccanismo dell’art. 17-bis l. 241/1990. Il TAR ha precisato che l’ordine di provvedere non predetermina il contenuto discrezionale della decisione. È stato nominato, per l’eventuale persistente inerzia, il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MASE, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, da attivarsi nei successivi 105 giorni. È stata inoltre accolta la domanda patrimoniale, con condanna del MASE al rimborso di 8.269,87 euro, pari al 50% dei diritti di istruttoria, ritenuto conseguenza automatica del superamento dei termini procedimentali ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006. Il MASE è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento o la mancata evasione di un’istanza che solleciti l’esercizio di poteri pubblici, in presenza di un obbligo di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Consente di ordinare all’amministrazione di provvedere e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito di memorie e documenti deve essere rispettato anche ai fini della garanzia del contraddittorio.

  • art. 87, comma 2, lettera b), c.p.a.

    Rileva per il dimezzamento dei termini processuali applicabili al rito camerale.

  • art. 117, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato nell’ultimo giorno utile oltre le ore 12 si considera, ai fini dei termini a difesa e della fissazione dell’udienza, effettuato il giorno successivo.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso; l’obbligo opera anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

  • art. 2, comma 9-bis, l. 241/1990

    Individua il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia; il commissario ad acta individuato è un organo titolare del potere sostitutivo e non percepisce un compenso aggiuntivo per il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Può operare, nell’ambito del procedimento, per il concerto dell’amministrazione competente.

  • art. 27 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento unico in materia ambientale e la VIA; i termini procedimentali sono qualificati come perentori dal comma 8.

  • art. 27, comma 8, d.lgs. 152/2006

    Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.

    Il superamento dei termini perentori del procedimento VIA integra l’inerzia illegittima dell’amministrazione e attiva le conseguenze previste dalla legge n. 241/1990.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Il superamento dei termini di conclusione del procedimento comporta automaticamente il diritto dell’operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il corrispondente obbligo del Ministero al pagamento.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina preventiva del commissario ad acta, destinato a provvedere in via sostitutiva se l’amministrazione non ottempera all’ordine giudiziale.

  • art. 25, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Rilevano per il concerto nell’ambito della VIA statale; in Sicilia le relative competenze paesaggistiche sono esercitate dall’Assessorato regionale competente secondo il riparto derivante dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione.

  • art. 14, lettera n), Statuto speciale della Regione siciliana

    Costituisce il fondamento statutario delle competenze regionali siciliane in materia di tutela del paesaggio.

  • art. 1 d.P.R. 30 agosto 1975, n. 637

    Attribuisce alla Regione siciliana, secondo quanto richiamato dal giudice, l’esercizio delle competenze paesaggistiche tramite le Soprintendenze regionali.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione, a fronte di un’istanza non pretestuosa o abnorme diretta a sollecitare l’esercizio di un potere pubblico, non conclude il procedimento entro il termine dovuto; l’obbligo di provvedere sussiste anche se il contenuto della decisione è discrezionale o se l’amministrazione ritiene l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • Nel procedimento di VIA disciplinato dall’art. 27 d.lgs. 152/2006, i termini procedimentali hanno natura perentoria; il loro superamento, in assenza di un provvedimento espresso, integra silenzio-inadempimento e legittima il giudice a ordinare all’amministrazione la conclusione del procedimento.
  • Una comunicazione con cui l’amministrazione si limiti a riferire la trasmissione degli atti all’organo istruttorio, senza adottare il provvedimento finale né indicare un termine puntuale per la definizione, non supera il silenzio-inadempimento e non sostituisce l’obbligo di concludere il procedimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’ordine giudiziale di provvedere impone la conclusione del procedimento ma non predetermina il contenuto della decisione quando il potere amministrativo conserva natura discrezionale.
  • Il superamento dei termini di conclusione del procedimento VIA determina automaticamente, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006, il diritto dell’operatore economico al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, senza necessità di ulteriori presupposti una volta accertato lo sforamento.
  • Nel processo amministrativo telematico, il deposito effettuato nell’ultimo giorno utile dopo le ore 12, pur essendo tecnicamente possibile fino alle ore 24, si considera effettuato il giorno successivo ai fini dei termini a difesa e della corretta organizzazione delle udienze; esso è pertanto tardivo.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoBuona fede e correttezza della PAOttemperanza e commissario ad acta

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