Cassazione Penale, Ordinanza n. 19272/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, in via sostanziale, la decisione di merito che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per il reato di cessione di stupefacente di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la condotta di cessione fosse inoffensiva perché la dose consegnata all'acquirente avrebbe contenuto un principio attivo pari a 0,125 grammi, inferiore alla dose media singola di 0,150 grammi, e quindi non idoneo a modificare l'assetto neuropsichico dell'assuntrice. Ha inoltre valorizzato, in appello e nel ricorso, la presunta abitualità della consumatrice e la sua scarsa sensibilità all'effetto drogante. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'impugnazione, affermando che la cessione di una dose contenente una percentuale apprezzabile di principio attivo conserva rilievo penale quando non sia dimostrata la totale assenza di efficacia drogante; ha rilevato che le doglianze difensive erano generiche, fattuali e comunque incapaci di scalfire la motivazione conforme di merito.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990
La cessione di stupefacenti integra il reato anche quando si discuta della modesta quantità, purché la sostanza conservi una concreta efficacia drogante o psicotropa e non sia priva di ogni offensività.
art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242
art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242
Richiamata solo come parametro, per affermare che il superamento o meno dei valori indicati non esclude di per sé la rilevanza penale quando residui efficacia drogante concreta.
D.M. 11 aprile 2006
La dose media singola è un riferimento, ma la punibilità non è esclusa se il quantitativo, pur inferiore, è comunque idoneo a produrre effetti psicotropi, anche in misura minima.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la cessione di una dose non è penalmente irrilevante solo perché il quantitativo di principio attivo è inferiore alla dose media singola: ciò che rileva è l'effettiva idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante, anche minimo.
- Il principio di offensività esclude la punibilità soltanto nelle ipotesi in cui la sostanza sia, in concreto, priva di ogni efficacia drogante o psicotropa; non è sufficiente allegare la mera modesta entità quantitativa.
- Le censure che si limitano a prospettare la presunta tolleranza dell'acquirente o la sua abitualità nell'uso sono, di regola, doglianze di fatto e, se generiche, non sono idonee a incrinare la motivazione di merito conforme.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve nella riproposizione di questioni fattuali già disattese dai giudici di merito e prive di specifica capacità demolitoria, può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19082/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19107/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19143/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19144/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19146/2025 del 22/05/2025
- ordinanza_penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 19147/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →