Cassazione Civile, Ordinanza n. 29865/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400.000 irrogata dall'autorità di vigilanza per violazione dell'art. 187-ter, comma 1, t.u.f., in relazione a dichiarazioni e a un comunicato diffusi nel corso di una trattativa per l'acquisizione di una partecipazione di controllo in una società quotata, ritenuti idonei a fornire al mercato indicazioni false o fuorvianti sul prezzo delle azioni. L'interessato ha proposto opposizione, ma la corte d'appello l'ha dichiarata inammissibile per tardività, reputando valida la notifica della sanzione eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultima residenza italiana, sul presupposto che il trasferimento all'estero non fosse stato reso opponibile perché non accompagnato dalle dichiarazioni richieste dall'art. 31 disp. att. c.c. e nonostante l'iscrizione all'AIRE. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 143 c.p.c., 6 l. n. 470/1988, 44 c.c., 31 disp. att. c.c. e 187-septies t.u.f., sostenendo che la notifica fosse nulla o comunque non rituale perché egli era iscritto all'AIRE e aveva trasferito la residenza in Austria, sicché l'autorità notificante e il consolato avrebbero dovuto compiere ulteriori verifiche sulla nuova residenza; ha quindi contestato la validità della notifica e, per riflesso, la declaratoria di tardività dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la ritualità della notificazione di un atto del procedimento amministrativo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o di errori di diritto. Nel caso concreto, la corte territoriale aveva accertato che il destinatario risultava iscritto all'AIRE come residente in Svizzera, che il consolato italiano aveva appurato il successivo trasferimento in Austria senza indicazione del comune di nuova residenza e che neppure l'ufficio consolare a Vienna aveva potuto individuare il nuovo indirizzo. Da ciò la Corte ha tratto la correttezza dell'uso dell'art. 143 c.p.c. e l'inopponibilità del trasferimento all'autorità notificante, poiché mancava la dichiarazione prevista dall'art. 31 disp. att. c.c. al comune di ultima residenza italiana. La sentenza è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 187-ter, comma 1, t.u.f.
base della sanzione amministrativa per la diffusione al mercato di informazioni false o fuorvianti
art. 187-septies t.u.f.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 143 c.p.c.
ritenuto correttamente utilizzabile per la notificazione presso l'ultima residenza italiana quando il destinatario non renda opponibile il trasferimento all'estero
art. 6 l. 27 ottobre 1988, n. 470
impone al cittadino italiano che trasferisce la residenza all'estero la dichiarazione all'ufficio consolare competente entro 90 giorni; tuttavia non sostituisce gli adempimenti richiesti per l'opponibilità ai terzi
art. 44 c.c.
il trasferimento di residenza è opponibile ai terzi in buona fede solo se provato secondo le forme previste; in difetto, il precedente domicilio/residenza resta rilevante per la notificazione
art. 31 disp. att. c.c.
il trasferimento di residenza si prova con doppia dichiarazione al comune che si abbandona e a quello di nuova dimora; requisito necessario anche per lo spostamento all'estero
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto deducendo violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La validità della notificazione di un atto amministrativo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurato solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o della violazione delle regole giuridiche sulla notificazione.
- Il trasferimento della residenza all'estero non è di per sé sufficiente a renderlo opponibile ai terzi in buona fede: occorre anche l'adempimento degli oneri dichiarativi previsti dall'art. 31 disp. att. c.c., che non è sostituito dalla sola iscrizione all'AIRE.
- La dichiarazione consolare prevista dalla disciplina anagrafica degli italiani all'estero non elimina l'ulteriore requisito richiesto per l'opponibilità del cambio di residenza ai terzi; pertanto, in mancanza di tale prova, la notificazione presso l'ultima residenza italiana può essere ritenuta valida.
- Quando il trasferimento di residenza non risulti opponibile e le ricerche effettuate dall'amministrazione non consentano di individuare la nuova dimora, la notificazione ex art. 143 c.p.c. può essere considerata rituale.
- In materia di opposizione a sanzione amministrativa, la tardività dell'impugnazione derivante da notificazione valida comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma della sanzione.
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