Cassazione Penale, Sentenza n. 31921/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso di Giuseppe Bagnato deduceva violazione e errata applicazione degli artt. 1 e 4 del d.lgs. 159/2011 sostenendo che non era stata dimostrata l'attualità della pericolosità sociale, posto che la partecipazione associativa era stata di limitata estensione temporale e l'interessato aveva scontato un lungo periodo di detenzione. Il Procuratore Generale impugnava il decreto ritenendo violati artt. 125 c.p.p., 4, comma 1, lett. a) e b), 24 e 26 del d.lgs. 159/2011, e chiedeva l'annullamento della revoca della confisca del fondo in Santa Severina e della ditta individuale, sostenendo la sussistenza della pericolosità antecedente al 2014 e la presunzione relativa della disponibilità dei beni da parte del padre convivente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità. Quanto al ricorso di Bagnato, la Corte ha ritenuto che il decreto impugnato avesse motivato adeguatamente la persistenza dell'attuale pericolosità, richiamando la condanna per associazione di tipo mafioso (con partecipazione dal 2014 al 31/7/2018), le captazioni, le dichiarazioni del collaboratore Iaquinta e il ruolo attivo del ricorrente (reclutamento, trasmissione di messaggi, partecipazione ad attività di sparo ed estorsive). Il ricorso di Bagnato si limitava a censure generiche senza confrontarsi con tali argomentazioni. Quanto al ricorso del Procuratore Generale, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale di revocare la confisca fosse motivata in relazione al profilo temporale (acquisto del fondo nel 2009, antecedente alla pericolosità accertata) e alla mancanza di prova di sproporzione o di redditi connessi alla ditta individuale; il ricorso della pubblica accusa non ha fornito un confronto specifico con tali argomentazioni. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità per entrambi i ricorsi; condanna di Bagnato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; nessuna sanzione per il ricorso della pubblica accusa in quanto parte pubblica.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi tassativi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che in materia di prevenzione la cassazione è ammessa soltanto per violazione di legge e comprende la motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 1 d.lgs. 159/2011
Principi generali del codice delle misure di prevenzione, richiamati in relazione all'accertamento della pericolosità sociale.
art. 4 d.lgs. 159/2011
Disciplina le misure personali di prevenzione e l'accertamento della pericolosità attuale; la Corte richiede elementi concreti per dimostrare l'attualità della pericolosità.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla pubblica accusa in relazione alla confisca; la Corte verifica il rispetto dei principi procedurali e di prova relativi alla misura patrimoniale.
art. 24 d.lgs. 159/2011
Norma relativa alla confisca rafforzata e ai presupposti per l'assoggettamento di beni a misura di prevenzione; la sua applicazione richiede nesso temporale e prova della illiceità dei proventi.
art. 26 d.lgs. 159/2011
Regola la confisca nei procedimenti di prevenzione; la Corte territoriale ha valutato la sussistenza dei requisiti temporali e della sproporzione.
art. 4 legge n. 1423/56
Richiamata per i principi procedurali nel procedimento di prevenzione (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge).
art. 3-ter, comma 2, legge n. 575/65
Richiamata in tema di misure di prevenzione e regime probatorio, confermando i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Conferma disposizioni procedurali e i limiti per i rimedi di impugnazione nei procedimenti di prevenzione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato nella disciplina dell'ammissibilità del motivo di ricorso, relativo ai limiti di riproduzione integrale dei motivi in cassazione.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Cassazione valuta inammissibili i ricorsi generici che non affrontano specificamente le argomentazioni del giudice di merito: è necessario un confronto puntuale con la motivazione impugnata.
- Per disporre misure personali di prevenzione nei confronti di indiziati di associazione mafiosa occorre accertare l'attualità della pericolosità; elementi come collaborazioni, captazioni, ruoli operativi e partecipazione ad attività illecite costituiscono elementi decisivi.
- La presunzione relativa della disponibilità di beni intestati a terzi conviventi può essere applicata ma deve essere verificata alla luce di elementi fattuali specifici; non basta l'appartenenza al nucleo familiare per inferire automaticamente l'illiceità dell'origine dei beni.
- La confisca in sede di prevenzione richiede un nesso temporale tra acquisizione del bene e manifestazione della pericolosità o prova della sproporzione; acquisizioni anteriori al periodo di pericolosità possono escludere la confisca se non emergono elementi contrari.
- La Cassazione non sostituisce il giudizio di merito: le diverse valutazioni dei fatti e della prova non costituiscono, di per sé, motivo di cassazione se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente inesistente.
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