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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27106/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da un fabbricato composto da due sole unità immobiliari, ciascuna in proprietà esclusiva di una delle parti. Uno dei comproprietari aveva sostenuto somme per lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'intero immobile, sostenendo di averlo fatto anche in previsione di diventarne unico proprietario e lamentando l'inerzia dell'altra parte; chiedeva quindi il rimborso di quanto speso. In primo grado era stata riconosciuta, almeno in parte, la spettanza di rimborsi per alcune opere, ma la Corte d'appello aveva qualificato la situazione come condominio minimo e, applicando l'art. 1134 c.c., aveva negato il rimborso delle spese sostenute per le parti comuni perché non provata l'urgenza; aveva invece confermato altre statuizioni non decisive per il ricorrente. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 1104 ss. e 1117 c.c. e falsa applicazione dell'istituto del condominio e dell'art. 1134 c.c., sostenendo che il rapporto fosse piuttosto di comunione ordinaria e che le spese fossero state necessarie alla conservazione del bene. Con il secondo motivo invocava la gestione di affari ex art. 2028 c.c., assumendo che l'altra parte conoscesse e tollerasse l'attività gestoria. Con il terzo motivo contestava la regolazione delle spese di lite ex artt. 91 e 92 c.p.c. e d.m. 55/2014, lamentando la mancata integrale compensazione e l'asserita eccessività della liquidazione, fondata secondo lui su un valore di causa non corretto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili perché chiedevano una diversa qualificazione giuridica della fattispecie rispetto agli accertamenti di merito, introducevano fatti nuovi non allegati nei gradi precedenti e sollecitavano una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata sull'applicazione dell'art. 1134 c.c. nel condominio, compreso il condominio minimo, per cui il rimborso delle spese sostenute dal singolo richiede il requisito dell'urgenza e non è sufficiente la mera inerzia degli altri partecipanti. Il terzo motivo è stato respinto: la regolazione delle spese, anche in presenza di soccombenza reciproca, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo violazione del principio che la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata; inoltre, la doglianza sul valore della causa è stata giudicata inammissibile perché il valore indicato ai fini del contributo unificato non rileva per la determinazione del valore della controversia e, per gli immobili, occorre far riferimento a reddito dominicale o rendita catastale o, in mancanza, considerare la causa di valore indeterminabile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    La Corte richiama la presunzione di condominialità delle parti dell'edificio destinate all'uso comune al momento del frazionamento della proprietà originaria.

  • art. 1104 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte osserva che nel caso concreto non si applica la disciplina della comunione ordinaria bensì quella del condominio.

  • art. 1110 c.c.

    È indicato come norma propria della comunione ordinaria, non applicabile quando la fattispecie è ricondotta al condominio.

  • art. 1134 c.c.

    Nel condominio, anche minimo, il condomino che abbia anticipato spese per le parti comuni ha diritto al rimborso solo se le spese erano urgenti; la mera tolleranza o inerzia degli altri partecipanti non basta.

  • art. 2028 c.c.

    La gestione di affari altrui richiede presupposti di fatto che non possono essere accertati per la prima volta in cassazione e, comunque, presuppone la paralisi dell'attività dell'organo competente.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È onere del ricorrente indicare dove e quando i fatti e le questioni siano stati dedotti nei giudizi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è possibile in cassazione sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove, specie dopo la riformulazione del vizio di motivazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutarla.

  • artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.

    Indicano la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la compensazione, totale o parziale, delle spese rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.

  • d.m. 55/2014

    I compensi professionali vanno liquidati entro i limiti minimo-massimo previsti dalle tabelle; il valore medio non è un vincolo assoluto.

  • art. 15 c.p.c.

    Per le controversie relative a beni immobili il valore si determina secondo i criteri normativi riferiti al bene, non in base a mere indicazioni fiscali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1139 c.c.

    Nel condominio si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla comunione e può rendersi necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria in caso di paralisi decisionale.

  • art. 1105 c.c.

    In caso di mancata deliberazione unanime nel condominio minimo, può essere necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel condominio, anche quando è composto da soli due partecipanti, la disciplina applicabile alle spese per le parti comuni è quella dell'art. 1134 c.c.; il partecipante che abbia anticipato spese ha diritto al rimborso solo se prova che esse erano urgenti, cioè indispensabili per evitare un pregiudizio e non differibili, senza possibilità di preventiva attivazione degli altri condomini o dell'amministrazione.
  • La mera inerzia, tolleranza o mancata opposizione dell'altro partecipante non basta a fondare il rimborso di spese sostenute unilateralmente per le parti comuni, se manca il requisito dell'urgenza richiesto in materia condominiale.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova qualificazione della fattispecie in contrasto con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, né introdurre fatti nuovi o non specificamente allegati nei gradi precedenti.
  • La censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente una rivalutazione del merito probatorio o una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il regolamento delle spese di lite, specie in caso di soccombenza reciproca, è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo violazione del principio per cui la parte interamente vittoriosa non può essere condannata alle spese.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, l'indicazione del valore della causa contenuta nell'atto ai fini fiscali non determina il valore della controversia; per i beni immobili occorre fare riferimento ai criteri legali propri del bene e, in mancanza di elementi attendibili, la causa può essere considerata di valore indeterminabile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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