Cassazione Penale, Sentenza n. 30999/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione che disponeva la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria francese per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si è dedotta violazione degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69/2005 perché sullo stesso fatto è pendente in Italia un procedimento penale davanti al Tribunale di Genova (per associazione per delinquere e reati connessi), sicché si sostiene che il mandato di arresto europeo debba essere qualificato come processuale o, comunque, che sussista un motivo di rifiuto obbligatorio della consegna in presenza di procedimento italiano già iniziato e di possibile pronuncia definitiva italiana che prevalga sulla sentenza francese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il mandato di arresto europeo era di natura esecutiva (non processuale) relativamente al reato per cui il ricorrente è stato condannato in Francia, e che l'Autorità giudiziaria italiana ha rinunciato alla giurisdizione solo per quel reato dopo consultazioni ex art. 8 d.lgs. n. 29/2016. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello di rinviare la consegna per consentire la definizione delle restanti imputazioni in Italia (esercizio discrezionale ai sensi dell'art. 20 della legge n. 69/2005) e ha osservato che il ricorrente non aveva prospettato un interesse specifico tale da dolersi del mancato esercizio di tale facoltà. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (artt. 18, 18-bis, 20)
Art. 18: prevede motivi di rifiuto della consegna (anche per doppia incriminazione/giurisdizione). Art. 18-bis: disciplina i casi in cui il mandato riguarda reati commessi in tutto o in parte in territorio italiano e distingue tra mandato processuale ed esecutivo. Art. 20: riconosce alla Corte d'appello la facoltà discrezionale di rinviare la consegna per consentire lo svolgimento di processi italiani su reati diversi; la corte ha esercitato tale discrezionalità legittimamente.
decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 29 (art. 8)
Regola le consultazioni obbligatorie fra Autorità giudiziarie degli Stati interessati; nel caso hanno portato a una rinuncia parziale della giurisdizione italiana (solo per il reato oggetto del MAE), fattore decisivo per la valutazione della consegna.
codice penale (art. 416)
Norma che incrimina l'associazione per delinquere; indica che le imputazioni italiane a carico dell'interessato comprendono questo reato, diverso da quello per cui è stato condannato in Francia.
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 12, comma 3 e commi 3-bis e 3-ter)
Contiene le norme sull'immigrazione e le aggravanti relative al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; tali disposizioni caratterizzano le imputazioni italiane correlate ai fatti contestati.
codice di procedura penale (art. 616)
Prevede la condanna alle spese processuali e, in casi di ricorso infondato o inammissibile, l'applicazione di sanzioni pecuniarie; la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, Adenni e Mallucci)
La giurisprudenza richiamata conferma che la decisione di rinviare la consegna per consentire procedimenti italiani diversi è di natura discrezionale e non può essere censurata dal consegnando se questi non abbia fatto valere uno specifico interesse a che la facoltà fosse esercitata diversamente.
Massime di principio
- Distinguere sempre se il mandato di arresto europeo è di natura esecutiva (per l'esecuzione di una sentenza) o processuale (per trasferire l'azione penale): la qualificazione incide sulle cause di rifiuto e sulla competenza.
- Se l'Autorità italiana rinuncia alla giurisdizione solo per alcune imputazioni (dopo consultazioni ex art. 8 d.lgs. n. 29/2016), la consegna può procedere per le fattispecie oggetto del MAE mentre le restanti imputazioni possono rimanere in Italia: la Corte nazionale può rinviare la consegna per consentire la definizione di tali procedimenti.
- L'art. 20 della legge n. 69/2005 attribuisce alla Corte d'appello una valutazione discrezionale sul rinvio della consegna: il soggetto interessato non può lamentare automaticamente il mancato esercizio di tale facoltà se non dimostra un interesse specifico e concreto.
- La mera pendenza di un procedimento italiano non impedisce di per sé l'esecuzione di un MAE: occorre verificare identità di fatti e di titolo di reato, la natura processuale o esecutiva del mandato e se sussistono motivi obbligatori di rifiuto (art. 18 e segg.).
- Per ottenere il rifiuto della consegna invocando l'art. 18 o 18-bis è necessario dimostrare che sussistono le condizioni previste dalla norma (es. procedimenti italiani conclusi con sentenza irrevocabile o iniziati in modo tale da prevalere sulla richiesta), non basta l'esistenza di procedimenti paralleli.
- Le consultazioni tra Autorità giudiziarie straniere sono decisive: una rinuncia formale o un accordo scritto sulle competenze territoriali/modifiche di imputazione influiscono sulla decisione del giudice nazionale.
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