Cassazione Civile, Ordinanza n. 28603/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, validamente proposta ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e accettata dal controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, proprio in ragione dell'accettazione della rinuncia, e ha ritenuto non dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto della declaratoria di estinzione.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dal mancato svolgimento, da parte di un'azienda sanitaria, della procedura prevista dal contratto collettivo della dirigenza medica per la graduazione delle funzioni dirigenziali e la conseguente pesatura degli incarichi, necessarie ai fini della determinazione dell'indennità di posizione parte variabile aziendale. Il dirigente medico aveva chiesto il risarcimento del danno per l'inadempimento di tale obbligo contrattuale, ottenendo accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. L'azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione rinunciava al ricorso; il controricorrente accettava la rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, produce l'effetto processuale della rinuncia al giudizio di legittimità.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia validamente proposta e accettata comporta l'estinzione del processo; in tal caso non si provvede sulle spese.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la regolazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia rituale e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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