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Sentenza

Sentenza n. 792/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 9924 del 10/5/2017, comunicato a mezzo posta con avviso del 15/5/2017, avente ad oggetto “Istanza di Condono Edilizio L. 47/85 Prot. 7750 del 30/3/1986 Partica n. 475 Ditta richiedente: Moretta Paolo. Istanza di Condono Edilizio L. 326/2003 e L.R. 12/04 del 10/12/2004 Pratica n. 89. Ditta richiedente: Moretta Paolo” nella parte in cui dispone che “Con la presente si specifica che le opere oggetto di sanatoria risultano quelle indicate nelle originarie istanze di condono secondo la quantificazione e graficizzazione a firma dell'arch. Marchetti Rolando” - di ogni altro atto presupposto o conseguente o, comunque, connesso;

Giustizia amministrativa201700543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale che precisava che le opere oggetto di sanatoria erano soltanto quelle indicate nelle originarie istanze di condono, secondo la quantificazione e rappresentazione grafica depositate

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietari ed eredi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale del 10 maggio 2017, ritenendolo immediatamente lesivo dei propri diritti reali, poiché avrebbe escluso dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria una parte delle opere comprese nelle istanze di condono presentate ai sensi della l. 47/1985 e della l. 326/2003, nonché della normativa regionale richiamata. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso del ricorrente originario e si sono costituiti gli eredi. Dopo l’avviso di perenzione, i ricorrenti hanno depositato tempestivamente l’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82 c.p.a. Il Comune, successivamente, ha svolto una rinnovata istruttoria e ha rilasciato una concessione edilizia in sanatoria relativa alle due istanze di condono, determinando la piena soddisfazione della pretesa azionata. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di estinzione per perenzione o, in subordine, di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha escluso l’estinzione per perenzione, poiché, a seguito dell’avviso di Segreteria del 9 agosto 2022, era stata depositata il 2 dicembre 2022 una tempestiva istanza di fissazione dell’udienza, sottoscritta dal difensore e dai ricorrenti, nel rispetto dell’art. 82 c.p.a. Ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, adottato dal Comune nel corso del giudizio a seguito di una rinnovata istruttoria, aveva integralmente soddisfatto la pretesa dei ricorrenti. Il Collegio ha precisato che tale declaratoria presuppone una successiva attività amministrativa, intervenuta pendente lite, integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e risultante in modo chiaro dagli atti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, anche in considerazione della richiesta dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.a.

    istanza di fissazione udienza

    La tempestiva presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza, sottoscritta dal difensore e dai ricorrenti, impedisce la declaratoria di estinzione per perenzione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della pronuncia conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, cioè della cessazione della materia del contendere.

  • l. 47/1985

    Richiamata quale disciplina normativa di una delle istanze di condono edilizio oggetto della controversia.

  • l. 326/2003

    Richiamata quale disciplina normativa della seconda istanza di condono edilizio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito fondata sull’accertamento di un sopravvenuto assetto sostanziale degli interessi integralmente favorevole al ricorrente e satisfattivo della pretesa azionata.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un’attività o un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio; tale soddisfazione deve risultare in modo chiaro dagli atti.
  • La tempestiva presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82 c.p.a. esclude l’estinzione del giudizio per perenzione.
  • Il rilascio, durante il processo, del titolo edilizio in sanatoria richiesto dal privato può determinare la cessazione della materia del contendere se elimina integralmente la lesione dedotta con l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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