Sentenza n. 596/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione della Sentenza n. 1918/2024 del 11.04.2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 11.04.2024, nell'ambito del procedimento RG n.1736/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1918/2024, passata in giudicato e notificata il 18 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, oltre alle spese legali. La ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento della somma complessiva di 1.000 euro, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, senza che l'Amministrazione avesse soddisfatto il credito.
La decisione
Il TAR ha accertato l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua idoneità a fondare il giudizio di ottemperanza e l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese ulteriori aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il TAR ha precisato che i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, la quale deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 120 giorni dall'investitura per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. L'Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il ricorso per ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo giudiziale e le disposizioni civilistiche applicabili; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato sull'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione obbligata non abbia adempiuto spontaneamente.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare il pagamento delle somme risultanti dal titolo, tenendo conto degli eventuali adempimenti parziali e degli accessori maturati; la quantificazione proposta dal creditore non vincola l'amministrazione, che deve verificare capitale, interessi, misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.
- Prima di avviare l'azione di recupero coattivo nei confronti di un'amministrazione statale per il pagamento di somme di denaro deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
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