Ordinanza n. 126/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 16.04.2025 con cui la Prefettura di Como - Immigrazione ha rigettato l’istanza n. -OMISSIS- revocando il nulla osta al lavoro rilasciato in favore del ricorrente nell’ambito del decreto flussi 2023; del provvedimento prot n. -OMISSIS- del 16.04.2025 con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente in data 11.12.2024 per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della revoca del nulla osta al lavoro e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti prefettizi del 16 aprile 2025 con cui, nell'ambito del decreto flussi 2023, è stata rigettata l'istanza e revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in suo favore, nonché è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con una precedente ordinanza cautelare del 20 giugno 2025, il TAR aveva accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando che non era contestato il regolare ingresso dello straniero in Italia e che le inadempienze risultavano imputabili esclusivamente al datore di lavoro; dai provvedimenti impugnati non emergevano quindi le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'Amministrazione non ha dato esecuzione all'ordine di riesame e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura.
La decisione
Il TAR ha reiterato l'ordine già impartito all'Amministrazione di riesaminare le determinazioni impugnate. Ha assegnato all'Ufficio Territoriale del Governo di Como il termine ultimativo di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza, per adottare e depositare in giudizio il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame. Il Collegio ha precisato che l'inosservanza del nuovo termine potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e in relazione a possibili profili di responsabilità per omissione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 19 marzo 2026; non è stata definita la domanda principale di annullamento.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
L'inosservanza dell'ordine giudiziale di riesame e del termine assegnato può costituire elemento di valutazione nel giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate unitamente alla normativa nazionale ai fini della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo accoglie una domanda cautelare ai fini del riesame e l'amministrazione non esegue l'ordine impartito né fornisce informazioni sull'andamento del procedimento, il giudice può reiterare l'ordine, fissando un termine ultimativo per l'adozione e il deposito del provvedimento conclusivo.
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