Sentenza n. 1238/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso di procedura selettiva interna per l'attribuzione di differenziali stipendiali, nella parte in cui considera, ai fini dell'anzianità utile, la sola decorrenza economica dell'inquadramento, nonché gli atti applicativi e le FAQ dell'amministrazione
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale generale recante l'avviso per le progressioni economiche all'interno delle Aree, adottato ai sensi dell'art. 18 del CCRL del comparto non dirigenziale per il triennio 2019-2021, contestando la previsione secondo cui, nel calcolo degli anni di servizio utili alla procedura, doveva essere considerata la sola decorrenza economica dell'inquadramento. Sono stati impugnati anche la circolare tecnico-operativa, le FAQ, le FAQ integrative, il differimento del termine per la presentazione delle domande, il modulo di partecipazione e gli atti connessi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti e la possibilità di partecipare alla procedura valorizzando l'anzianità giuridica maturata dal 31 dicembre 2008 e i titoli posseduti, con rideterminazione del punteggio. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, l'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 attribuisca al giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto di lavoro, mentre la giurisdizione amministrativa residuale sulle procedure concorsuali riguarda soltanto procedure strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione, anche interne, purché configurino progressioni verticali novative o comportino il conferimento di qualifiche più elevate secondo la contrattazione collettiva. L'art. 18 del CCRL disciplina invece progressioni economiche all'interno delle Aree mediante attribuzione di differenziali stipendiali, senza passaggio di Area; si tratta quindi di meri sviluppi economici e di una questione attinente alla gestione del rapporto di lavoro già in essere. La giurisdizione è stata pertanto declinata in favore del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche, oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia d’inquadramento
Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie relative al rapporto di lavoro spettano al giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali interne sussiste soltanto quando la procedura comporti una progressione verticale novativa o il conferimento di una qualifica più elevata nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
art. 18 CCRL comparto non dirigenziale, triennio 2019-2021
La disposizione disciplina progressioni economiche all'interno delle Aree mediante attribuzione di differenziali stipendiali, senza passaggio di Area, qualificandole come meri sviluppi economici del rapporto di lavoro.
art. 11 c.p.a.
La declinatoria di giurisdizione opera fatti salvi gli effetti processuali previsti dalla norma sulla prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie relative a progressioni economiche ottenute mediante attribuzione di differenziali stipendiali, senza modificazione dell'Area o della qualifica sostanziale, attengono alla gestione del rapporto di lavoro e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure selettive interne del pubblico impiego privatizzato non si estende alle procedure aventi natura meramente economica; essa permane per le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto o per le progressioni verticali novative e per quelle che comportino il conferimento di qualifiche più elevate nei casi previsti dalla contrattazione collettiva.
- La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dalla natura sostanziale della procedura e dall'effetto prodotto sul rapporto di lavoro, non dalla sua denominazione formale come procedura selettiva o concorsuale.
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