Ordinanza n. 208/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione adottato dal consiglio di classe
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione all’Esame di Stato, contestando specificamente l’attribuzione dei voti nelle materie di inglese e matematica e, con un’ulteriore censura, in scienze naturali. Non ha invece dedotto vizi con riferimento alla materia fisica, nella quale era comunque richiesta la sufficienza in ogni materia. Ha valorizzato, tra l’altro, il conseguimento di una certificazione linguistica B2 in inglese e alcuni voti positivi in matematica, lamentando presumibilmente l’erroneità della valutazione finale e la mancata o insufficiente considerazione delle occasioni di recupero. La difesa dell’amministrazione e della scuola ha sostenuto l’avvenuta offerta di interrogazioni per il recupero dei voti negativi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il Collegio ha rilevato dubbi sulla sussistenza dell’interesse concreto e attuale al ricorso, poiché le censure non riguardavano tutte le materie nelle quali era necessario conseguire la sufficienza, omettendo in particolare la materia fisica. Ha inoltre ritenuto che la certificazione linguistica non fosse di per sé decisiva per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, che comprendevano anche adeguate conoscenze della letteratura in lingua straniera, e ha osservato che la certificazione attestava comunque un livello B1 nell’espressione scritta. Quanto alla matematica, il ricorrente aveva omesso di considerare ulteriori voti negativi e di precisare che non aveva usufruito della possibilità di sostenere interrogazioni per il recupero. Anche senza accertare in via cautelare l’effettiva offerta delle occasioni di recupero, il mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici è stato ritenuto determinante e incompatibile con la concessione della sospensione. È stata quindi esclusa la sussistenza di un fumus boni iuris sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese della fase cautelare, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di un fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, unitamente alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In una controversia contro la non ammissione all’Esame di Stato, l’interesse concreto e attuale alla decisione può essere dubbio quando il ricorrente contesti le valutazioni soltanto di alcune materie, senza censurare una materia ulteriore nella quale non sia stata conseguita la sufficienza richiesta per l’ammissione.
- Il conseguimento di una certificazione linguistica non dimostra, da solo, il raggiungimento di tutti gli obiettivi scolastici richiesti per l’ammissione all’Esame di Stato, se tali obiettivi comprendono anche conoscenze ulteriori, come lo studio della letteratura nella lingua straniera.
- Ai fini della tutela cautelare contro una non ammissione scolastica, la valutazione del fumus boni iuris deve considerare il quadro complessivo delle insufficienze e non può fondarsi soltanto sulla valorizzazione di alcuni voti positivi, quando risultino ulteriori valutazioni negative non adeguatamente contestate.
- Il mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici richiesti per l’ammissione può essere determinante per negare la misura cautelare, anche senza definire in via interinale la specifica questione relativa all’effettiva offerta di occasioni di recupero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 394/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 395/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 396/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 397/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 296/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 8 lug 2026Ordinanza n. 297/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →