Cassazione Penale, Sentenza n. 21907/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale (in essere dal febbraio 2023) ritenendo che il Dordevic avesse commesso violazioni gravi: assenze ingiustificate dal luogo di lavoro il 13 e 27 luglio e mancata presentazione alla polizia giudiziaria il 31 luglio. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e plurimi vizi di motivazione per mancata adeguata istruttoria, critica ricezione del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, mancata notificazione delle diffide e fatto che le presunte "assenze" derivavano da difficoltà operative dell'associazione presso cui doveva prestare attività, non imputabili al Dordevic. Inoltre si lamenta l'omessa valutazione delle condotte positive pregresse (anche provvedimenti di liberazione anticipata concessi durante l'affidamento).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la revoca ex nunc (con efficacia dal 18 agosto 2023) ai sensi dell'art. 47 c.11 ord. pen., affermando che la singola condotta, se valutata grave, può giustificare la revoca senza necessità di attendere il giudicato penale. La valutazione sulla gravità delle violazioni è stata considerata valutazione di fatto di competenza del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 comma 11 ord. pen.
L'affidamento in prova è revocato quando il comportamento dell'affidato, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; richiede verifica costante dell'effettività del percorso di risocializzazione e permette la revoca anche in presenza di singole condotte gravi.
Sez. I n. 1088 del 14.2.1997 (rv 207214)
Richiamata per sottolineare che affidamento e misure alternative implicano la formulazione di una prognosi favorevole circa la prevenzione di ulteriori reati e l'esito del percorso di risocializzazione; il venir meno di tale prognosi giustifica la revoca.
Sez. I n. 25640 del 21.5.2013 (rv 256066)
Richiamata per affermare che non è necessario attendere il giudicato penale per revocare la misura quando, sulla base degli elementi disponibili, emerga la sopravvenuta incompatibilità dell'affidamento; la valutazione è autonoma e di merito.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta anche per una singola violazione se questa è ritenuta sufficientemente grave da far venire meno la prognosi favorevole.
- La verifica sulla rilevanza delle violazioni è essenzialmente una valutazione di fatto del giudice di merito; la Corte di legittimità controlla i profili di diritto e la congruità della motivazione, ma non sostituisce il giudizio sulle risultanze probatorie ordinarie.
- Per contrastare una richiesta di revoca è importante provare che le inosservanze non sono imputabili all'affidato (es. documentazione sulle difficoltà organizzative dell'ente ospitante) e dimostrare eventuali vizi procedurali (es. mancata notificazione delle diffide) che abbiano inciso sul diritto di difesa.
- La revoca può operare ex nunc rispetto alla data del provvedimento cautelare o di sospensione e non incide necessariamente sul periodo precedente, che può essere valutato positivamente dal giudice.
- Non è necessario attendere l'accertamento penale definitivo per adottare la revoca: il giudice può agire sulla base degli elementi istruttori e della prognosi di recidiva o di non risocializzazione.
- In sede di impugnazione è rilevante documentare il pregresso buon comportamento (provvedimenti favorevoli concessi durante l'affidamento) e mostrare come le condotte contestate siano marginali o non determinanti rispetto alla prosecuzione del percorso.
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