Ordinanza n. 2750/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento dei seguenti atti di Roma Capitale: - avviso pubblico del 14.2.2025 “per l’affidamento di n. 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative”; - determinazione dirigenziale n. QC/462/2025 del 14.2.2025, prot. QC/2025/14486, di indizione del menzionato avviso pubblico per l’affidamento di n. 31 concessioni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale per finalità turistiche e ricreative per una durata pari a n. 1 (una) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagione balneare (per le altre tipologie), con facoltà di riassegnare la concessione demaniale al medesimo operatore economico a condizioni tecniche ed economiche non peggiorative di quelle pattuite all’esito della procedura e per una durata massima di ulteriori n. 2 (due) annualità (per gli esercizi di ristorazione) o stagioni balneari (per le altre tipologie); - deliberazioni della Giunta capitolina n. 136/2024 del 26.4.2024, recante “indirizzi e criteri generali per la valorizzazione economica, sociale e paesaggistico-ambientale del Litorale di Roma”, e n. 44/2025 dell’11.2.2025, recante “integrazione” a detta delib. n. 136/24;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico e atti presupposti relativi all'affidamento di 31 concessioni di beni demaniali marittimi del litorale di Roma Capitale
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l'avviso pubblico del 14 febbraio 2025, la determinazione dirigenziale di indizione della procedura e le deliberazioni della Giunta capitolina recanti indirizzi e integrazioni per la valorizzazione del litorale. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti. Considerata la natura dell'avviso, i vizi prospettati nel ricorso introduttivo e gli sviluppi successivi della procedura, il TAR ha rilevato la necessità di coinvolgere nel giudizio gli operatori inseriti nelle graduatorie relative a tutti i lotti delle tipologie A, B e C, qualificandoli come controinteressati sopravvenuti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli operatori collocati nelle graduatorie per tutti i lotti delle tipologie A, B e C, in ragione della loro posizione di controinteressati sopravvenuti e della natura degli atti impugnati. Ha assegnato alla parte ricorrente il termine del 26 febbraio 2026 per effettuare le notifiche del ricorso introduttivo e quello del 10 marzo 2026 per depositare le relative prove. Ha fissato l'udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento di una procedura per l'affidamento di concessioni demaniali, emergono operatori inseriti nelle graduatorie dei lotti interessati, tali operatori devono essere coinvolti nel processo quali controinteressati sopravvenuti, mediante integrazione del contraddittorio, prima della definizione della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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