Cassazione Civile, Ordinanza n. 04877/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una controversia tra fratelli comproprietari di unità immobiliari ricavate dallo stesso fabbricato. Una delle parti aveva realizzato, sul proprio immobile, una tettoia e una grondaia. Gli altri comproprietari confinanti agivano in giudizio sostenendo che tali manufatti violassero le distanze legali: la tettoia, in rapporto a un balcone altrui, e la grondaia, rispetto al muro divisorio di confine. Il tribunale accoglieva le domande e ordinava la rimozione o l'arretramento dei manufatti. La soccombente proponeva appello, ma la Corte d'appello confermava la decisione. In cassazione la ricorrente deduceva, con due motivi, violazione di norme di legge e vizi motivazionali: sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso, sulla base delle prove, che la tettoia e la grondaia fossero preesistenti all'atto di donazione del 2003 e, quindi, non avesse riconosciuto una servitù per destinazione del padre di famiglia a favore del suo immobile; denunciava inoltre omesso esame di fatti decisivi e motivazione insufficiente, erronea e contraddittoria. La resistente contrastava il ricorso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, quindi un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il motivo sul vizio di motivazione era formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile, e che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi nei termini invocati. La sentenza impugnata è stata quindi confermata; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
norma invocata per la distanza verticale tra costruzioni e balconi; il ricorso mirava a contestarne l'applicazione concreta, ma la Corte ha ritenuto che la censura richiedesse un riesame del fatto.
art. 889, comma 2, c.c.
norma invocata per la distanza della grondaia dal muro divisorio; anche su questo profilo la censura è stata ritenuta sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.
art. 905 c.c.
richiamato dalla ricorrente nei motivi, ma senza che la Corte entrasse nel merito della sua applicazione, poiché la doglianza era diretta a una rivalutazione delle prove.
art. 1062 c.c.
norma richiamata in relazione alla pretesa servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte ha escluso che la relativa censura fosse proposta in modo ammissibile.
art. 2729 c.c.
richiamato per le presunzioni semplici e il criterio del 'più probabile che non'; la Corte ha ribadito che la valutazione delle prove e degli indizi spetta al giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
richiamato per la struttura e la motivazione della sentenza; la Corte ha precisato che il vizio motivazionale è oggi circoscritto ai soli casi di anomalia grave rientranti nel 'minimo costituzionale'.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte ha distinto violazione/falsa applicazione di legge da errata ricognizione del fatto, chiarendo che la seconda non è deducibile come violazione di legge e che il controllo motivazionale è limitato nei termini attuali del n. 5.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di specificità dei motivi di ricorso, che impone l'indicazione delle norme violate e del contenuto precettivo asseritamente disatteso.
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per il regime della 'doppia conforme', che limita i motivi proponibili in cassazione e preclude la deduzione del vizio di omesso esame nei termini prospettati.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, limite oltre il quale soltanto il vizio motivazionale assume rilievo in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma che sanziona la nullità della sentenza in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 93, comma 1, c.p.c.
richiamato per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario della controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea individuazione o interpretazione della norma astratta; se, invece, mira a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, la censura esula dal paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorrente per cassazione deve rispettare un rigoroso onere di specificità: deve indicare le norme asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la motivazione della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte un'indagine esplorativa.
- La rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze probatorie non è consentita in sede di legittimità, perché appartiene al giudizio di merito.
- In presenza di 'doppia conforme', il ricorso per cassazione incontra i limiti processuali previsti dall'art. 348-ter c.p.c. e non può fondarsi, nei termini ordinari, sul vizio di omesso esame di fatti decisivi.
- Il vizio motivazionale oggi rilevante in cassazione è limitato alle sole anomalie estreme che integrano nullità della sentenza: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile; non è più sufficiente il mero difetto di sufficienza o logicità.
- Quando la censura, pur formalmente costruita come violazione di legge o vizio motivazionale, richiede in realtà una nuova valutazione delle prove, il ricorso è inammissibile perché tende a trasformare impropriamente la Cassazione in un terzo grado di merito.
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