Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27745/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dalla Corte d'appello di Milano per la partecipazione/promozione di un'associazione finalizzata alla consumazione di plurime truffe ai danni di istituti bancari e privati, all'esercizio non autorizzato di promozione di strumenti finanziari e al rilascio di garanzie finanziarie senza iscrizione nell'albo. Il meccanismo contestato prevedeva l'utilizzo della società di diritto inglese "Mastertech New Limited" e sue succursali per promettere garanzie ai clienti in difficoltà economica, incassandone gli anticipi senza poi fornire le prestazioni promesse. I motivi di cassazione dedotti dagli imputati riguardavano, tra l'altro: vizii procedurali sull'acquisizione e autenticità delle intercettazioni, violazione del diritto di difesa per mancata rinnovazione del dibattimento e per mutamento del collegio, errori nel calcolo della prescrizione, insufficiente valutazione del ruolo personale (ruolo marginale) e vizi nella valutazione dell'aggravante per danno ingente e nella quantificazione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai difensori di Francesco Carosiello, Sante Dino Facchini e Maurizio Risi, estendendo l'inammissibilità anche ai motivi aggiunti. Di conseguenza è rimasta ferma la sentenza della Corte d'appello di Milano: conferma delle condanne per il reato associativo (esclusa l'aggravante della transnazionalità), prescrizione di molte delle truffe contestate a Risi e Facchini eccetto i capi 15) e 19) per cui Risi è stato confermato colpevole, conferma delle condanne per le truffe a carico di Carosiello (anche in ragione della recidiva), assoluzione dei ricorrenti per le condotte ritenute non sussistenti ai sensi dell'art. 166 d.lgs. n. 58/1998 (riqualificate dal Tribunale nell'art. 16, comma 7, L. n. 108/1998) e assoluzione dai reati previsti dall'art. 132 d.lgs. n. 385/1993 contestati ai capi 4) e 18). La Cassazione ha motivato l'inammissibilità richiamando la genericità e la reiterazione dei motivi, l'impossibilità di trasformare in giudizio di legittimità questioni di merito sulla valutazione probatoria e la correttezza logica della motivazione della Corte d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 3.686,00 per Carosiello e Risi; Facchini non è stato condannato per le spese civili perché non aveva impugnato le statuizioni civili).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riconoscimento della sussistenza dell'associazione a delinquere sulla base del compendio probatorio (intercettazioni, testimonianze, documenti) e conferma dei ruoli degli associati; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la valutazione degli elementi costitutivi del reato associativo.

  • art. 157 cod. pen.

    Usata per discutere il calcolo del termine di prescrizione; la Corte ha ritenuto che il termine dell'attività associativa coincida con l'arresto/adozione delle misure cautelari che hanno interrotto l'azione del sodalizio, non con l'ultima intercettazione acquisita.

  • art. 581 comma 1 lett. c) e art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Affermata la necessità di specificità dei motivi di impugnazione: la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'appello e, per estensione, del ricorso per cassazione quando i motivi non enucleano il "punto" da devolvere al giudice.

  • art. 266 e ss. c.p.p.

    Richiamati in relazione alla procedura di utilizzazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione dei supporti informatici e la loro conformità agli originali, non essendo stata dimostrata la falsità del materiale.

  • art. 603 c.p.p.

    Riguarda la rinnovazione del dibattimento in appello: la Corte ha ribadito che tale rinnovazione è eccezionale e ammissibile solo se le prove sono decisive e non possono essere valutate sulla base degli atti già prodotti.

  • art. 495 c.p.p.

    Attiene ai poteri del giudice dinanzi al mutamento del collegio e alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nel valutare la necessità della rinnovazione e l'ammissibilità di prove.

  • art. 521 c.p.p.

    Riferimento normativo richiamato nella discussione sul mutamento della qualificazione giuridica della condotta e sui termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto la riqualificazione irrilevante rispetto alle condanne confermate.

  • art. 178 e ss. c.p.p.

    Richiamati in relazione all'ostensione degli atti; la Corte ha ritenuto non circostanziata la censura sulla mancata ostensione e irrilevante per la decisione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sul trattamento sanzionatorio; la Corte d'appello ha motivato il rigetto delle attenuanti generiche e l'applicazione dell'aggravante del danno ingente valutando il danno anche come perdita di opportunità per imprese in crisi.

  • art. 538 c.p.p.

    Riferimento in ordine alle statuizioni civili: la Corte ha richiamato l'inesistenza di rimedi in cassazione per le sole statuizioni provvisorie che saranno comunque definite nella liquidazione definitiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Conseguenza dell'inammissibilità del ricorso: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 582 comma 2 lett. c) c.p.p.

    Richiamata in relazione al periodo di sospensione dei termini per l'emergenza pandemica (8 marzo - 11 maggio 2020); la Corte ha ritenuto legittimo considerare la sospensione/fatti giuridici conseguenti nella determinazione dei termini e delle prescrizioni.

  • art. 166 d.lgs. n. 58/1998

    Condotte inizialmente ascritte a questa fattispecie sono state poi riqualificate dal Tribunale nell'art. 16, comma 7, L. n. 108/1998 e dichiarate non sussistenti; la Corte d'appello ha ritenuto la riqualificazione non incidente sulle condanne confermate.

  • art. 16 comma 7 L. n. 108/1998

    Norma richiamata nella riqualificazione di alcune condotte; la Corte ha confermato l'assoluzione per quei fatti ritenuti non sussistenti.

  • art. 132 d.lgs. n. 385/1993

    Contestazioni relative a tale norma (capo 4 e 18) sono state valutate e i ricorrenti assolti per quelle specifiche imputazioni.

Massime di principio

  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e puntuali: la genericità o la mera reiterazione di censure già valutate in merito comporta l'inammissibilità del gravame.
  • La Corte di Cassazione è limitata a un controllo di legittimità sulla logica e coerenza della motivazione e non può rimettere in discussione valutazioni di merito sulla capacità probatoria delle prove, salvo travisamenti decisivi e documentati.
  • La rinnovazione del dibattimento in appello è uno strumento eccezionale: può essere concessa solo se le prove richieste risultano decisive e tali da determinare sicuramente un esito diverso.
  • Le intercettazioni e i supporti digitali sono utilizzabili se la loro autenticità e conformità agli originali sono dimostrate proceduralmente (estrazione/duplicazione da pubblici ufficiali); l'onere di provare la falsità grava su chi la deduce.
  • Il termine di prescrizione dell'attività associativa può essere fissato, per valutazioni probatorie, al momento in cui l'attività è sostanzialmente interrotta (es. esecuzione di misure cautelari), non necessariamente all'ultima intercettazione.
  • L'aggravante del "danno ingente" può essere valutata dal giudice di merito in termini ampi, comprendendo non solo l'esborso materiale ma anche la perdita di opportunità economiche determinante per la sopravvivenza di imprese in difficoltà.
  • Le statuizioni civili provvisorie contenute nella sentenza di merito non sono normalmente sindacabili in Cassazione e saranno valutate nella fase di liquidazione definitiva del danno.
  • Ricorrere con motivi nuovi non salva l'inammissibilità se il ricorso originario è generico: l'originaria carenza di specificità si riflette anche sui motivi aggiunti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.