Cassazione Penale, Ordinanza n. 10148/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico generico e non autosufficiente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, e ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva la presunta erroneità della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta formulata in modo generico e indeterminato, priva degli specifici requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava quali elementi della motivazione sarebbero stati erronei né consentiva alla Corte di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma richiamata quale base del reato di furto oggetto della condanna confermata in appello.
art. 625, n. 2, c.p.
Norma richiamata quale circostanza aggravante del furto contestato e ritenuto in sentenza.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso deve contenere una censura specifica e puntuale; la mera contestazione generica della motivazione, senza indicare gli elementi di dissenso, rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la critica alla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, chiara e puntuale: non è sufficiente una doglianza meramente assertiva o generica.
- La generica contestazione della motivazione, quando non individua gli specifici passaggi ritenuti erronei e non consente al giudice dell'impugnazione di esercitare il proprio sindacato, integra un vizio di inammissibilità del ricorso.
- In presenza di una motivazione della sentenza di merito logicamente coerente e compiuta, il ricorso che non articoli censure intelligibili e circostanziate non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
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