Cassazione Penale, Ordinanza n. 16852/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara nei confronti di un imputato alla pena di un anno di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. In Cassazione la difesa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; con il secondo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione sulla recidiva e sull'entità della pena. La Corte ha ritenuto entrambe le censure inammissibili perché volte a sollecitare una rivalutazione in fatto di questioni già esaminate e logicamente motivate dal giudice di merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze sulla particolare tenuità del fatto e sulla recidiva erano censure di fatto, già vagliate e disattese con motivazione non manifestamente illogica. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità richiamando le concrete modalità del fatto e la non esiguità dell'offesa; quanto alla recidiva, aveva valorizzato i precedenti penali, la protratta progressione criminosa e la maggiore pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile in ragione delle concrete modalità della condotta, considerate idonee a generare un pericolo significativo e quindi un'offesa non esigua.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata valorizzata in base ai precedenti penali e alla continuità della progressione criminosa, ritenute espressive di maggiore intensità del dolo e accresciuta pericolosità sociale.
art. 131-bis cod. pen.
Riferimento normativo alla causa di non punibilità esclusa dai giudici di merito.
art. 99 cod. pen.
Riferimento normativo alla recidiva oggetto di doglianza difensiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di vizi di motivazione o violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e del trattamento sanzionatorio quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le concrete modalità della condotta rendano l'offesa non esigua o determinino un pericolo significativo, purché la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente.
- La recidiva può essere legittimamente desunta dai precedenti penali e dalla persistenza della condotta criminosa nel tempo, quale indice di maggiore intensità del dolo e di accresciuta pericolosità sociale.
- La contestazione dell'entità della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una critica di merito a una determinazione sanzionatoria già congruamente motivata dal giudice di appello.
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