Sentenza n. 9167/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l''assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con Decreto a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30.01.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle clausole del bando contestate. In considerazione dell'andamento del giudizio, le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: bando di concorso per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui riserva la partecipazione ai volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso pubblico, per esame e titoli, indetto il 30 gennaio 2023, contestando le previsioni che riservano la partecipazione ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo. Prima dell'udienza di discussione ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non espone una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione della controversia determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro l'atto impugnato.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di lite in ragione dell'andamento del giudizio.
Come è indicizzato
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