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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca delle misure di accoglienza adottato per la mancata osservanza dell’ordine di trasferimento presso altra struttura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Commissario del Governo per la Provincia di Trento aveva revocato le misure di accoglienza disposte ai sensi del d.lgs. n. 142/2015, assumendo la mancata osservanza del precedente provvedimento che disponeva il suo trasferimento presso un’altra struttura, nella quale avrebbe continuato a beneficiare dell’accoglienza. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L’amministrazione ha eccepito la parziale inammissibilità del ricorso, nella parte in cui sarebbe stato tardivamente contestato il presupposto provvedimento di trasferimento, nonché l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che, dopo il riconoscimento della protezione speciale e il rilascio del permesso di soggiorno, era stato adottato un successivo decreto di cessazione delle misure di accoglienza straordinaria.

La decisione

Il Tribunale ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., accogliendo l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, al ricorrente era stata riconosciuta la protezione speciale, gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno ed era stato adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, un decreto di cessazione immediata delle misure di accoglienza straordinaria, con contestuale ordine di rilascio del posto letto e di allontanamento dalla struttura. Secondo il giudice, la cessazione delle misure costituisce conseguenza vincolata della definizione del procedimento relativo alla protezione richiesta, poiché l’accoglienza è assicurata soltanto per la durata del procedimento di esame della domanda. Il successivo decreto ha quindi superato il precedente provvedimento di revoca, sicché l’eventuale annullamento di quest’ultimo non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. È stata inoltre confermata in via definitiva la reiezione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in esito alla camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 56 c.p.a.

    misure cautelari monocratiche

    Richiamato in relazione all’istanza cautelare monocratica, respinta con precedente decreto.

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015

    le misure di accoglienza accordate ai richiedenti protezione internazionale siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda

    La cessazione delle misure di accoglienza consegue in modo vincolato alla definizione del procedimento relativo alla protezione richiesta; una volta riconosciuta la protezione speciale e rilasciato il permesso di soggiorno, viene meno il presupposto dell’accoglienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, il provvedimento impugnato in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale viene superato da un successivo decreto di cessazione delle misure, l’annullamento del primo atto non è idoneo a procurare un’utilità concreta e attuale e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015, le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento relativo alla domanda di protezione; una volta definito tale procedimento con il riconoscimento della protezione speciale e il rilascio del permesso di soggiorno, la cessazione dell’accoglienza costituisce effetto vincolato della definizione del procedimento.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento autonomo che dispone la cessazione dell’accoglienza e l’allontanamento dalla struttura può determinare la perdita dell’interesse all’annullamento di una precedente revoca, quando il nuovo atto abbia integralmente superato gli effetti del provvedimento originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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