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Sentenza

Sentenza n. 14953/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento assunto da Roma capitale – Municipio I unità organizzativa amministrativa – Affari generali – Sportello unico attività produttive – Pubblici esercizi, somministrazioni, o.s.p. temporanee e permanenti – Vigilanza abusivismo o.s.p. – PMO prot. CA/135041 dell’11 luglio 2023 avente ad oggetto «diniego in ordine all’istanza di rilascio nuova concessione occupazione suolo pubblico – emergenza Covid-19 prot. n. CA/2022/141388 del 31 agosto 2022 e comunicazione di mantenimento dell’occupazione suolo pubblico – emergenza Covid-19 prot. CA/161591 del 29/09/2022, a servizio del locale ubicato in via di sant’Agnese in Agone, n. 21»; 2. della presupposta comunicazione di avvio del procedimento prot. CA/116537 del 12 giugno 2023; 3. di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali anche se non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 maggio 2025: 1. del provvedimento (non conosciuto) recante l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza dei verbali n. 14242070514 e 81240058714 del 14 marzo 2025 elevati dal Corpo di Polizia locale di Roma capitale con cui sono state elevate le violazioni rispettivamente ai sensi degli artt. 20, commi 4 e 5 d.lgs. 285/1992 e art. 3 comma 16 l. 94/2009 e o.s. 258/12 e dell’art. 85, comma 2, lett. c) l.r. Lazio 22/2019; 2. di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali anche se non conosciuti;

Giustizia amministrativa202310162

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio di una nuova concessione per occupazione di suolo pubblico connessa all’emergenza Covid-19, nonché atti relativi al successivo ripristino dello stato dei luoghi per occupazione abusiva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’11 luglio 2023 con cui Roma Capitale ha negato il rilascio di una nuova concessione per l’occupazione di suolo pubblico a servizio del proprio locale, riferita alle precedenti istanze presentate durante l’emergenza Covid-19. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il provvedimento non conosciuto recante l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, adottato in conseguenza di verbali della Polizia locale relativi all’occupazione di suolo pubblico in assenza di autorizzazione. Nel corso del giudizio la società ha altresì proposto istanza incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere documenti relativi alla concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a un’altra società, formulando contestualmente istanza di rinvio. Non risultano esaminati nel merito specifici vizi di legittimità, poiché la ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del diniego e, quanto all’accesso, la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza di rinvio, ritenendola superata dalle dichiarazioni rese in udienza. Ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda incidentale di accesso, poiché Roma Capitale aveva depositato i documenti richiesti. Ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, prendendo atto dell’inequivocabile dichiarazione della ricorrente, alla luce della nota di Roma Capitale del 2 luglio 2026, circa il venir meno dell’interesse all’annullamento del diniego. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della definizione sostanzialmente in rito.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la richiesta incidentale di accesso ai documenti nell’ambito del giudizio amministrativo; la domanda è stata dichiarata non più controversa dopo il deposito dei documenti da parte dell’amministrazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento in relazione allo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La dichiarazione inequivocabile della parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’atto impugnato comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, senza esame dei motivi di legittimità.
  • Quando l’amministrazione deposita nel giudizio i documenti oggetto di una domanda incidentale di accesso, e la parte interessata riconosce il venir meno della controversia, il giudice dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso.
  • L’istanza di rinvio può essere rigettata quando risulti superata dalle dichiarazioni rese in udienza e dalla sopravvenuta definizione delle questioni controverse.
  • In presenza di una definizione sostanzialmente in rito per sopravvenuta carenza di interesse e cessazione della materia del contendere, il giudice può compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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