Cassazione Penale, Sentenza n. 36545/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Polimeni proponeva incidente di esecuzione per ottenere la restituzione di una autovettura Golf confiscata in esito a sentenza irrevocabile di condanna per furto continuato aggravato a carico di Alen Braic e Clay Hurudovich. Dichiarava di essere il proprietario e di aver acquistato il veicolo; il Giudice dell'esecuzione e il Giudice dell'opposizione ritennero l'intestazione a Polimeni un espediente per sottrarre il bene alla confisca, rilevando la vendita "informale" senza documentazione o pagamento tracciabile (presunto pagamento in contanti) e valutando la messaggistica WhatsApp come non prova adeguata del pagamento e anzi elemento che dimostrerebbe carenza di diligenza e consapevolezza di collegamento del bene all'attività delittuosa. Polimeni impugnava l'ordinanza per violazione dell'art. 240 cod. pen. e per vizio di motivazione, lamentando in particolare la mancata valutazione probatoria dei messaggi WhatsApp e la scorretta valutazione della sua buona fede.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha escluso la considerazione della requisitoria del Procuratore Generale depositata tardivamente e ha annullato l'ordinanza impugnata per difetto motivazionale. In particolare ha rilevato che il giudice dell'opposizione non ha risolto il punto essenziale se le somme indicate nei messaggi WhatsApp siano state effettivamente corrisposte e quindi se l'acquisto sia avvenuto realmente e in buona fede. Ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio, libero nei risultati ma conforme ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
art. 240, primo comma, cod. pen.
Consente la confisca facoltativa dei beni utilizzati per commettere reati; tuttavia la titolarità formale del bene non esclude automaticamente la confisca se il proprietario ha tenuto comportamenti negligenti che hanno favorito l'uso indebito. L'onere probatorio della buona fede e dell'estraneità grava sul terzo proprietario.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale per il deposito della requisitoria del pubblico ministero
Stabilisce il termine per il deposito della requisitoria del pubblico ministero in sede camerale; il mancato rispetto di tale termine rende tardiva l'argomentazione e ne impedisce la considerazione ai fini del giudizio in sede di appello camerale.
Giurisprudenza di legittimità (principio consolidato)
La giurisprudenza afferma che la mera intestazione formale di un bene a soggetto estraneo al reato non basta a impedire la confisca quando il terzo abbia tenuto condotte negligenti che abbiano favorito l'uso del bene. Il terzo deve provare titolarità, estraneità al fatto e buona fede (assenza di negligenza). In mancanza di chiarimenti sulle circostanze che hanno permesso l'uso del bene per il reato, la confisca è legittima.
Massime di principio
- In ipotesi di confisca facoltativa l'onere probatorio grava sul terzo che reclama il bene: deve dimostrare la titolarità, l'estraneità al fatto e la sua buona fede intesa come assenza di condotte negligenti che abbiano favorito l'uso illecito del bene.
- La mera intestazione formale non è sufficiente a escludere la confisca se la vendita o il trasferimento sono "informali", senza documentazione né pagamenti tracciabili; tali circostanze suscitano fondati sospetti di simulazione.
- Prove informali (es. messaggistica WhatsApp) possono essere determinanti ma il giudice deve valutare espressamente se esse dimostrino l'effettivo pagamento e la reale acquisizione del bene, non limitandosi a considerazioni generiche sulla condizione personale del dante causa.
- Se vi è dubbio rilevante sul fatto che il prezzo sia stato effettivamente corrisposto o sulla genuinità dell'acquisto, il giudice non può escludere la confisca senza adeguata motivazione e istruttoria.
- Osservare i termini processuali è essenziale: atti o memorie depositati oltre i termini previsti (es. requisitoria del P.G.) possono essere considerati inammissibili e non valutabili nel giudizio camerale.
- In caso di annullamento per difetto motivazionale, il giudice di rinvio deve valutare nuovamente la prova della buona fede del terzo e l'effettivo pagamento/trasferimento del bene, potendo decidere liberamente sugli esiti purché conforme ai principi indicati dalla Corte.
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