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direttiva

Direttiva 2009/159

Direttiva 2009/159/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009 , che modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva proroga di un anno, dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010, il termine dell’autorizzazione provvisoria per 31 sostanze utilizzate nelle tinture per capelli. La misura si fonda sulla necessità di completare la valutazione scientifica dei prodotti di reazione formati dagli ossidanti impiegati nelle tinture per capelli, affidata al CSSC. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 dicembre 2009 e applicarla dal 1° gennaio 2010.

Proroga al 31 dicembre 2010 dell’autorizzazione provvisoria di talune sostanze impiegate nelle tinture per capelli, mediante modifica dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, in particolare alle 31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli elencate nell’allegato III, parte 2, ai numeri d’ordine 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 e 56. Riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire la modifica nell’ordinamento nazionale e ad applicarla dal 1° gennaio 2010. Non introduce una disciplina generale nuova dei cosmetici, ma aggiorna una scadenza provvisoria per l’uso di tali sostanze.

Proroga dell’autorizzazione provvisoria per alcune sostanze nelle tinture per capelli

La direttiva 2009/159/UE della Commissione interviene sulla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici per adeguare la disciplina al progresso tecnico. In particolare, proroga di un anno la validità provvisoria dell’uso di 31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli, in attesa della conclusione della valutazione scientifica dei relativi rischi da parte del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC).

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che, nell’ambito della strategia di valutazione della sicurezza delle sostanze usate nelle tinture per capelli, era stato concordato che i dati scientifici sui prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti sulla cute dovessero essere presentati entro il 31 dicembre 2007. L’industria cosmetica ha trasmesso i dati richiesti, ma il CSSC, nel parere di gennaio 2009, ha ritenuto di non poter formulare una valutazione definitiva perché il fascicolo era incompleto. I dati mancanti sono stati forniti solo a fine settembre 2009, rendendo materialmente impossibile completare la valutazione e adottare la regolamentazione definitiva entro la scadenza provvisoria del 31 dicembre 2009.

Ambito materiale della modifica

La direttiva non disciplina in modo generale tutti i cosmetici, ma incide specificamente sull’allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE, cioè sulle sostanze autorizzate a titolo provvisorio con restrizioni e condizioni determinate. Le sostanze interessate sono quelle corrispondenti ai numeri d’ordine 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 e 56.

Obbligo sostanziale introdotto

L’effetto giuridico principale è la sostituzione, nella colonna g dell’allegato III, della data "31.12.2009" con "31.12.2010". Ne consegue che l’autorizzazione provvisoria all’uso di tali sostanze nei prodotti cosmetici continua fino al 31 dicembre 2010, sempre alle restrizioni e condizioni già previste dall’allegato III, parte 2.

Recepimento e applicazione negli Stati membri

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2009. Le misure nazionali di attuazione devono essere pubblicate entro tale data e applicate dal 1° gennaio 2010. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nei testi nazionali o corredarli di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise a livello nazionale. È previsto anche l’obbligo di comunicare alla Commissione sia il testo delle disposizioni di recepimento sia quello delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e portata istituzionale

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è indirizzata agli Stati membri. Essa si inserisce nel quadro del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di prodotti cosmetici, lasciando agli Stati la scelta della forma e dei mezzi per l’attuazione, ma imponendo un risultato preciso: la proroga della scadenza provvisoria e il relativo aggiornamento della normativa interna.

Disposizioni principali

Proroga della scadenza nell’allegato III della direttiva 76/768/CEE

L’articolo 1 modifica l’allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE: per le voci corrispondenti ai numeri d’ordine 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 e 56, nella colonna g la data "31.12.2009" è sostituita dalla data "31.12.2010".

Motivazione tecnica della proroga

La proroga deriva dal fatto che il CSSC, pur avendo ricevuto i dati scientifici presentati dall’industria, nel parere di gennaio 2009 non aveva potuto valutare definitivamente il rischio dei prodotti di reazione degli ossidanti impiegati nelle tinture per capelli, poiché il dossier era incompleto. I dati mancanti sono stati forniti solo a fine settembre 2009, rendendo impossibile concludere la valutazione e adottare la regolamentazione definitiva entro il 31 dicembre 2009.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° gennaio 2010. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e quello delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisostanze chimichetinture per capelliravvicinamento delle legislazioni

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