Cassazione Penale, Sentenza n. 38857/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata interpretazione e applicazione della legge e vizio di motivazione: la ricorrente ha sostenuto che le verifiche strumentali rilevavano livelli di immissione sonora al limite dei valori fissati dalla legge 447/1995 e che le immissioni notturne, in precedenza sanzionate, erano cessate; ha dedotto che il mancato superamento dei limiti di legge escludeva la configurabilità del reato previsto dall'art. 659 c.p. e che, comunque, la vicenda doveva essere valutata alla luce della giurisprudenza consolidata in tema di attività o mestieri rumorosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte sul piano del diritto, richiamando il principio secondo cui: il mero superamento dei limiti di emissione fissati dalla legge 447/1995 integra l'illecito amministrativo (art. 10, comma 2 della legge quadro); la violazione di specifiche disposizioni o prescrizioni dell'autorità che regolano l'attività integra l'art. 659 comma 2 c.p.; l'esercizio dell'attività oltre le normali modalità, idoneo a turbare la pubblica quiete, integra l'art. 659 comma 1 c.p. Tuttavia la Corte ha confermato che la Corte d'Appello aveva dichiarato la prescrizione del reato (quindi non ha riformato il proscioglimento per prescrizione) e ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente nelle disposizioni e nei capi relativi all'azione civile, rinviando il relativo esame al giudice civile competente in grado d'appello.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
Distinzione tra comma 1 (disturbo delle occupazioni e del riposo, quando l'attività eccede le normali modalità e turba la pubblica quiete) e comma 2 (violazione di prescrizioni/discipline che regolano l'attività). L'art. 659 non si applica automaticamente al mero superamento dei limiti di emissione fissati dalla legge 447/1995
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
I limiti di emissione fissati dalla legge sono rilevanti per distinguere l'illecito amministrativo (art. 10, comma 2) dal reato previsto dall'art. 659 c.p.; il mero superamento dei limiti secondo i criteri della legge 447/95 configura di norma un illecito amministrativo
art. 10, comma 2 legge 447/1995
Norma che sanziona l'illecito amministrativo per superamento dei limiti di emissione sonora; il superamento esclusivo di tali limiti non costituisce automaticamente reato contravvenzionale
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla norma sul proscioglimento per sopravvenuta estinzione del reato (prescrizione) e alla decisione del giudice di merito di non pronunciare il proscioglimento ma di dichiarare l'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- Se una attività rumorosa determina solo il mero superamento dei limiti tecnici di emissione stabiliti dalla legge 447/1995, la fattispecie è principalmente di natura amministrativa (art. 10, comma 2 l. 447/95) e non penale
- Il reato contravvenzionale dell'art. 659 c.p. comma 2 si configura quando sono violate specifiche disposizioni o prescrizioni che regolano l'esercizio dell'attività (diverse dai limiti di emissione)
- L'art. 659 c.p. comma 1 si applica quando l'attività o il mestiere vengono esercitati oltre le normali modalità, in modo idoneo a turbare la pubblica quiete, indipendentemente dalla fonte sonora
- La presenza o meno del superamento dei limiti di legge è un elemento rilevante da valutare e non può essere ignorata nella qualificazione giuridica della condotta rumorosa
- L'estinzione del reato per prescrizione comporta la cessazione del procedimento penale anche quando sussistano elementi fattuali di continuità delle molestie; la responsabilità civile rimane autonoma e può essere riesaminata dal giudice civile (la Cassazione può annullare e rinviare solo le parti civili)
- In situazioni analoghe è necessario valutare separatamente: misurazioni tecniche (confronto con i limiti di legge), eventuali violazioni di prescrizioni amministrative o di autorizzazioni, e la modalità complessiva di esercizio dell'attività (per verificare l'eventuale turbamento della pubblica quiete)
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