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Sentenza

Sentenza n. 7129/2026 - Roma, Sezione 1T

per l’annullamento - del provvedimento prot. n. 33092 del 31 dicembre 2020, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla società “Autostrada dei Fiori S.p.a.”, in qualità di concessionaria del tronco autostradale A6 (Torino-Savona), che “in considerazione di quanto disposto dall’art. 14 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “milleproproghe”, la variazione applicabile con decorrenza 1° gennaio 2021 risulta pari a zero percento (0,00%)”. - della nota prot. n. 6 del 2 gennaio 2021, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che “la sospensione dell’adeguamento per le tariffe autostradali decorrente dalla data del 1 gennaio 2021 è stata disposta dall’art. 13 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 “milleproroghe” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2020 n. 323”; - di ogni ulteriore atto comunque connesso, presupposto e conseguenziale;

Giustizia amministrativa202102972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione ministeriale di variazione tariffaria pari a zero per cento dal 1° gennaio 2021, successivamente rettificata quanto all’individuazione della disposizione normativa applicata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la comunicazione ministeriale con cui, in applicazione della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 183 del 2020, era stata sospesa l’adeguamento delle tariffe autostradali con decorrenza 1° gennaio 2021, determinando una variazione pari a zero per cento. Sono stati dedotti vizi propri degli atti e illegittimità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 13 del d.l. n. 162/2019, come modificato dall’art. 13 del d.l. n. 183/2020. Nel corso del giudizio la ricorrente ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162/2019 e dell’art. 13, comma 5, del d.l. n. 183/2020, nella parte in cui differivano, per i concessionari con PEF scaduto, il termine per l’adeguamento tariffario e l’aggiornamento del PEF. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’adeguamento tariffario nella misura richiesta e la condanna dell’amministrazione a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento. Ha ritenuto dirimente la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni sulla cui base era stato adottato l’atto impugnato, con conseguente illegittimità derivata della comunicazione ministeriale del 31 dicembre 2020, come rettificata dalla nota del 2 gennaio 2021. Sono stati assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione. Il giudice ha invece respinto la domanda di accertamento del diritto all’adeguamento tariffario e la connessa domanda di condanna dell’amministrazione, poiché l’attività amministrativa richiede una specifica istruttoria, anche sulla sussistenza dei presupposti relativi agli investimenti effettuati, e non ha carattere vincolato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, d.l. 162/2019, come convertito

    La disposizione, relativa al differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali e l’aggiornamento dei PEF dei concessionari con piano scaduto, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale e non poteva costituire valido fondamento dell’atto impugnato.

  • art. 13, comma 5, d.l. 183/2020, come convertito

    La disposizione, che aveva ulteriormente differito il termine per la conclusione dei procedimenti di adeguamento tariffario e aggiornamento dei PEF, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; l’atto adottato in sua applicazione è pertanto illegittimo in via derivata.

  • art. 41 Cost.

    La disciplina censurata è stata ritenuta lesiva della libertà di iniziativa economica privata perché alterava irragionevolmente l’equilibrio contrattuale della concessione, impedendo al concessionario di disporre tempestivamente della provvista necessaria per investimenti e obblighi di manutenzione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale base per lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato in modalità telematica.

Massime di principio

  • L’annullamento o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa che costituisce il fondamento dell’atto amministrativo determina l’illegittimità derivata dell’atto adottato in applicazione di tale disposizione.
  • Una disciplina legislativa che differisca reiteratamente e indefinitamente i procedimenti di aggiornamento del piano economico-finanziario e di adeguamento delle tariffe di una concessione autostradale può essere costituzionalmente illegittima quando blocchi l’azione amministrativa, alteri irragionevolmente l’equilibrio contrattuale tra concedente e concessionario e impedisca a quest’ultimo di programmare investimenti, manutenzione e sicurezza dell’infrastruttura.
  • L’adeguamento delle tariffe autostradali non può essere riconosciuto giudizialmente in misura predeterminata quando l’attività amministrativa richieda una specifica istruttoria, inclusa la verifica degli investimenti effettuati e degli altri presupposti convenzionali e regolatori; in tal caso non è accoglibile una domanda di accertamento di un diritto pienamente vincolato né una conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere in senso predeterminato.

Come è indicizzato

MaterieGrandi opere e infrastrutture strategicheTariffe e rapporti con gli utentiTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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