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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01785/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La lite nasce da una domanda di rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, proposta da contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e inizialmente accolta dal giudice tributario di primo grado avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che, pur rientrando i contribuenti nella nozione comunitaria di impresa, essi avessero provato di rientrare nel regime de minimis, perché il rimborso complessivamente richiesto era inferiore alla soglia di 200.000 euro nel triennio 1990-1992. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2004, dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002, della sesta direttiva n. 77/388/CEE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, e del regolamento UE n. 1407 del 2013 sul de minimis, sostenendo che i contribuenti non avessero documentato il mancato superamento degli aiuti de minimis né provato i danni subiti e il nesso causale con il sisma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha osservato che, in tema di agevolazioni fiscali per i soggetti colpiti dal sisma del 1990, l'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002 non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa, per effetto del combinato disposto con l'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014 e della decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final, che ha qualificato la previsione come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Tuttavia, resta rimesso al giudice di merito verificare se, nel caso concreto, ricorra un aiuto individuale rientrante nelle condizioni del regime de minimis o di altro regime UE approvato. Nel caso di specie, le censure dell'Ufficio sono state ritenute in realtà dirette a contestare la valutazione di merito sulla ricorrenza del de minimis e sulla ricostruzione fattuale, attività non sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002

    definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992

    La previsione, in generale, disciplina il rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, ma non opera per i contribuenti che svolgono attività d'impresa, alla luce della disciplina unionale sugli aiuti di Stato.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014

    Con il combinato disposto con la decisione della Commissione UE, esclude l'applicabilità dell'agevolazione ai contribuenti impresa perché incompatibile con il diritto UE sugli aiuti di Stato.

  • sesta direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata come parametro unionale, in relazione alla compatibilità dell'agevolazione fiscale con la disciplina sugli aiuti di Stato.

  • Regolamento UE n. 1407 del 2013

    Invocato per il regime de minimis; la verifica della sua applicabilità al caso concreto spetta al giudice di merito.

  • Regolamento CE n. 994 del 1998

    Richiamato quale base dei regimi di aiuto di Stato orizzontali che possono consentire la compatibilità dell'aiuto entro determinati limiti.

  • art. 108, par. 3, TFUE

    La decisione della Commissione UE ha ritenuto la previsione agevolativa adottata in violazione di tale norma, dunque incompatibile con il mercato interno.

Massime di principio

  • Le censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze processuali sono inammissibili in sede di legittimità.
  • In materia di agevolazioni fiscali collegate al sisma del 1990, la disciplina di favore non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d'impresa quando sia stata qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, salvo che il singolo caso rientri nelle condizioni di un regime UE di aiuto approvato o de minimis.
  • La verifica circa la concreta ricorrenza di un aiuto individuale compatibile, incluso il rispetto delle soglie de minimis, è accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da adeguata ricostruzione fattuale.
  • Quando il giudice di merito accerta che l'importo complessivo dell'aiuto richiesto è inferiore alla soglia prevista dal regime de minimis, tale apprezzamento non può essere sostituito da una diversa lettura fattuale proposta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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