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Sentenza

Sentenza n. 558/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento del rigetto della domanda di conversione 2023 (da permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato), emesso dalla Prefettura di Grosseto in data 21 luglio 2025.

Giustizia amministrativa202502769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 21 luglio 2025, preceduto da preavviso di rigetto, relativo alla domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. Il primo motivo deduceva la nullità degli atti per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Il secondo contestava l’applicazione dell’art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999: secondo il ricorrente, per la conversione prevista dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 sarebbe stato sufficiente verificare lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi, senza accertare la capacità economica del datore di lavoro, trattandosi di lavoratore già presente in Italia. Il terzo motivo lamentava l’omessa valutazione della nuova offerta lavorativa ricevuta da altro datore e della situazione lavorativa sopravvenuta, anche in ragione del tempo trascorso per la definizione della pratica. Il quarto motivo sosteneva che l’Amministrazione avrebbe dovuto rilasciare almeno un permesso per attesa occupazione. Dopo il diniego, il ricorrente aveva chiesto il riesame alla luce della nuova offerta, senza ricevere riscontro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l’Amministrazione ha chiarito che il provvedimento era stato generato dal Portale SPI e che la copia notificata costituiva riproduzione dell’originale informatico conservato nei sistemi amministrativi. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dubitare della provenienza dell’atto dalla Prefettura. Inoltre, la mancanza della sottoscrizione autografa non determina di per sé l’invalidità quando la provenienza amministrativa sia comunque certa sulla base degli elementi testuali e documentali. Il secondo motivo è stato respinto perché, secondo il precedente richiamato del TAR Toscana, anche nelle conversioni del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato possono essere verificati i requisiti per il nuovo rapporto, inclusa la solidità economica del datore di lavoro; pertanto erano rilevanti i dati fiscali della società, la dichiarazione reddituale con importi pari a zero e gli adempimenti contributivi. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione del principio di non contestazione: la nuova documentazione era stata trasmessa il 5 agosto 2025, dopo il diniego del 21 luglio 2025 e quando l’istruttoria era già conclusa. L’Amministrazione non era tenuta a riaprire il procedimento o a trasformarne l’oggetto per valutare un diverso rapporto di lavoro con un nuovo datore, essendo necessaria una nuova istanza. Anche il quarto motivo è stato respinto: il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, situazione diversa dal diniego della conversione per mancanza dei requisiti assuntivi del datore. Il TAR ha tuttavia precisato che, qualora il lavoratore presenti una nuova istanza fondata sulla nuova offerta, dovrà essergli assicurata, nelle more della definizione del relativo procedimento, la regolare permanenza in Italia, anche per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato

    La disposizione consente la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, ma la verifica della sussistenza dei requisiti del nuovo rapporto può comprendere anche la solidità economica del datore di lavoro.

  • art. 30-bis, comma 8, d.P.R. n. 394/1999

    Lo Sportello unico [...] procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione [...] nonché acquisisce [...] la verifica [...] della congruità [...] in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi

    La verifica della capacità economica del datore di lavoro è applicabile anche alle procedure di conversione del permesso stagionale in lavoro subordinato, quale elemento per accertare l'idoneità del nuovo rapporto di lavoro.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati [...] quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo [...] che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio

    La norma impone la considerazione degli elementi sopravvenuti rilevanti, ma nel caso concreto la nuova offerta lavorativa era stata prodotta dopo la conclusione del procedimento e richiedeva una nuova istanza, non la riapertura della pratica definita.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    La conversione richiede un’offerta di lavoro subordinato e la verifica dei requisiti del rapporto e del datore interessato.

Massime di principio

  • Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, la verifica dei requisiti del nuovo rapporto può comprendere la capacità economica e la regolarità contributiva del datore di lavoro, anche se il lavoratore è già presente e inserito nel mercato del lavoro nazionale.
  • La mancanza della sottoscrizione autografa su un provvedimento amministrativo non ne determina l’invalidità quando, attraverso il procedimento, gli elementi testuali e i sistemi informatici utilizzati, sia certa la provenienza dell’atto dall’amministrazione competente.
  • L’amministrazione, una volta conclusa l’istruttoria e adottato il diniego sulla base di uno specifico rapporto di lavoro, non è tenuta a riaprire il procedimento per valutare una diversa offerta lavorativa ricevuta successivamente e riferita a un nuovo datore; il lavoratore deve presentare una nuova istanza.
  • Il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore; non consegue automaticamente al diniego della conversione del permesso stagionale motivato dall’insussistenza dei requisiti del datore di lavoro.
  • Quando il lavoratore straniero presenti una nuova istanza fondata su una diversa offerta lavorativa, nelle more della definizione del nuovo procedimento deve essergli assicurata la regolare permanenza sul territorio nazionale, anche ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

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