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Sentenza

Sentenza n. 959/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2776/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 16.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 19186/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 14.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506259

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per sei annualità, per l'importo complessivo di 3.000 euro, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, in relazione a contratti a tempo determinato, per sei annualità. Deduceva l'inottemperanza del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 14 aprile 2024, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato. Chiedeva l'ordine di esecuzione, la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondato il giudizio di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nonché l'assenza di prova dell'adempimento da parte del Ministero. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'amministrazione. Il commissario dovrà porre in essere anche gli adempimenti contabili necessari, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa giustificare il mancato pagamento. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche se tardivo, e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione dell'eventuale penale maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali applicabili al rito camerale risultano rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 c.p.a.

    L'astreinte è giustificata anche dalla funzione di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione rileva ai fini dell'esecuzione; il testo richiama la disciplina modificata dal d.lgs. n. 149/2022, secondo cui le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo esecutivo e all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al contenuto decisorio della pronuncia.
  • Accertata la formazione del giudicato, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve imporre all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere anche gli adempimenti contabili necessari all'esecuzione; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'attuazione del giudicato.
  • L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per adempiere, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo e fissazione di un tetto massimo idoneo a evitare una locupletazione sproporzionata del creditore.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento commissariale sussiste un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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