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Sentenza

Sentenza n. 1275/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2860/2024 pubblicata il 05/11/2024, notificata in forma esecutiva in data 11/11/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di CATANIA ANNA dell'importo di €. 2.000,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento agli aa. ss. 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2860/2024, passata in giudicato, relativa al pagamento del beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2860/2024, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.000,00, pari al beneficio annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha domandato: l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per le Amministrazioni dello Stato prima dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza civile. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti stabiliti dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito e che l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere ricalcolati secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Non è stata accolta la richiesta di fissare una somma per ogni violazione o ritardo, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati inoltre trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'adempimento delle Amministrazioni dello Stato alle condanne pecuniarie, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati dall'Amministrazione secondo il titolo e la legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Rileva per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a un'Amministrazione il pagamento di una somma di denaro, quando il termine dilatorio previsto per le Amministrazioni pubbliche sia decorso senza adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce il credito né determina in via definitiva un'obbligazione diversa da quella risultante dal titolo; ordina invece l'esecuzione del giudicato sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • L'importo indicato dal creditore nell'istanza di ottemperanza non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere verificati e calcolati secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo il termine assegnato per l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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