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Sentenza

Sentenza n. 2148/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1651/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202502559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata erogazione della Carta elettronica riconosciuta dal giudicato. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, per l'eventuale ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una mera costituzione di stile, senza provare l'avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il Ministero non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 700,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il ricorso esecutivo nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è decorso senza adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione costituita deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione processuale, priva di prova dell'adempimento, non impedisce l'accoglimento del ricorso.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine prefissato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuando l'ufficio competente e prevedendo l'insediamento su istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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