Sentenza n. 329/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento, riguardo al ricorso principale: - del verbale n. 12 del 23.09.2025 di esclusione della Pegaso Service della procedura di affidamento dell’appalto di servizi di vigilanza armata e non armata dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Dulbecco”, Lotto 2, servizio di vigilanza non armata, e, per effetto dello scorrimento della graduatoria, della conseguente aggiudicazione del Lotto 2 a Holding Service; - della delibera n. 986/2025 del 29.09.2025 con cui il commissario straordinario ha approvato i verbali di gara ed aggiudicava; - della comunicazione dell'8.10.2025 con cui si dava atto dell'aggiudicazione del Lotto 2 in favore di Holding Service; - per quanto occorra dei verbali n. 11 del 14.05.2025, n. 10 del 18.04.2025, n. 8 del 2.04.2025, n. 7 del 27.03.2025, n. 6 del 15.01.2025, n. 5 del 9.01.2025, n. 4 del 11.12.2024, n. 3 del 10.12.2024, n. 2 del 11.11.2024, n. 1 del 22.10.2024, della lettera d'invito, del capitolato tecnico e del capitolato d'oneri allegato alla Lettera d'invito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per la reintegrazione in forma specifica; in via di estremo subordine, per la condanna della resistente al risarcimento per equivalente dei danni subiti; riguardo al ricorso incidentale presentato da Holding Service: per l’accertamento della violazione da parte di Pegaso Service delle disposizioni del c.c.n.l. servizi fiduciari e della sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’operatore economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il servizio triennale di vigilanza non armata, Lotto 2, e aggiudicazione del lotto a un’altra concorrente, successivamente modificata e integrata da una nuova deliberazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ricorrente, collocata inizialmente al primo posto nella procedura MePA per l’affidamento del servizio triennale di vigilanza non armata, Lotto 2, ha impugnato il verbale di esclusione, la successiva aggiudicazione e gli atti di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro o, in subordine, il risarcimento del danno. L’esclusione era stata disposta all’esito della verifica di anomalia dell’offerta, ritenuta non congrua per il significativo ribasso sui costi della manodopera, per il discostamento dalle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro e per l’insufficiente giustificazione della decontribuzione e dell’efficienza organizzativa. La ricorrente ha dedotto violazione del d.lgs. n. 36/2023, violazione della lex specialis ed eccesso di potere, sostenendo la congruità dell’offerta e producendo una perizia di parte. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, deducendo la violazione, da parte della ricorrente principale, delle disposizioni del CCNL servizi fiduciari in materia di retribuzione minima e contribuzione obbligatoria. Nel corso del giudizio, la stazione appaltante ha adottato la deliberazione n. 1192/2025, con cui ha modificato e integrato la graduatoria inserendo due operatori economici precedentemente esclusi. La ricorrente ha notificato motivi aggiunti contro tale atto, ma non li ha depositati e quindi non ha validamente ampliato l’oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla stazione appaltante e dall’aggiudicataria. Ha qualificato la deliberazione n. 1192/2025 come autonomamente lesiva e novativa, non meramente confermativa della precedente aggiudicazione, perché ha modificato la graduatoria inserendo due operatori prima esclusi ed è stata adottata all’esito di una rinnovata istruttoria. Ha escluso che l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato relativa alla controversia sul Lotto 1 determinasse automaticamente l’inefficacia della deliberazione, in assenza di un’espressa decisione amministrativa di autotutela e considerando la natura provvisoria dell’ordinanza cautelare. La nuova deliberazione avrebbe dovuto essere impugnata mediante motivi aggiunti ritualmente depositati, anche per tutelare il diritto di difesa dei nuovi graduati. Poiché ciò non è avvenuto, l’eventuale annullamento dell’originaria esclusione avrebbe prodotto soltanto un effetto viziante sull’aggiudicazione ormai modificata, senza consentire una tutela utile. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La stessa sorte è stata dichiarata per il ricorso incidentale, divenuto privo di interesse in conseguenza della definizione in rito del ricorso principale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenienza di un atto autonomamente lesivo, non impugnato ritualmente, determina l’improcedibilità della domanda originaria quando l’eventuale decisione favorevole non potrebbe più procurare una tutela utile.
art. 108 d.lgs. 36/2023
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
La procedura era stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la norma è richiamata nella ricostruzione della gara, senza essere oggetto di autonoma decisione.
art. 110, comma 4, d.lgs. 36/2023
trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge
La stazione appaltante aveva richiamato la disposizione per motivare l’esclusione dell’offerta ritenuta anormalmente bassa; il TAR non ha esaminato nel merito la legittimità dell’esclusione.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
onere probatorio relativo alla più efficiente organizzazione aziendale
La stazione appaltante aveva contestato il mancato assolvimento dell’onere di dimostrare che il ribasso sui costi della manodopera derivasse da una più efficiente organizzazione aziendale; anche tale questione non è stata decisa nel merito.
Massime di principio
- Un atto successivo non è meramente confermativo quando modifica la graduatoria o la posizione dei concorrenti e sia adottato all’esito di una nuova istruttoria o di una nuova ponderazione; esso costituisce un autonomo provvedimento lesivo, da impugnare ritualmente, anche mediante motivi aggiunti.
- L’omessa impugnazione dell’aggiudicazione sopravvenuta o modificata rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda diretta contro la precedente esclusione, poiché l’eventuale annullamento dell’esclusione produrrebbe soltanto un effetto viziante sull’aggiudicazione non impugnata.
- La sospensione cautelare di un diverso provvedimento non determina automaticamente l’inefficacia di un atto amministrativo collegato: tale effetto non può essere desunto in assenza di un’espressa determinazione dell’amministrazione e in ragione della natura provvisoria della misura cautelare.
- L’impugnazione dell’atto sopravvenuto è necessaria anche per garantire il contraddittorio e il diritto di difesa degli operatori economici la cui posizione in graduatoria sia stata modificata dal nuovo provvedimento.
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