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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31420/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato di un dirigente medico alle dipendenze di una azienda sanitaria locale. In primo grado e in appello la lavoratrice aveva ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di turno ex art. 44 CCNL Sanità 1 settembre 1995 e dell'indennità di terapia intensiva o subintensiva anche nei giorni di assenza dal servizio per riposo compensativo, con condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per i dirigenti medici, la flessibilità dell'orario non escludesse la rilevanza del corretto computo delle 38 ore settimanali e che un errato calcolo del debito orario si risolvesse nello svolgimento di prestazioni lavorative non retribuite, non riconducibili all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione dell'art. 24 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 14 del CCNL Dirigenza medica 3 novembre 2005, oltre a vizi motivazionali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., sostenendo che: la retribuzione del dirigente medico è onnicomprensiva e non consente remunerazione aggiuntiva per ore oltre il previsto; l'organizzazione dei turni entro le 38 ore settimanali non genera alcun debito orario aggiuntivo; nel caso concreto non vi sarebbe stata alcuna decurtazione per debito orario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando un orientamento già affermato in precedenti decisioni sostanzialmente sovrapponibili. Ha affermato che il dirigente medico che agisce per l'esatto adempimento non può conseguire una retribuzione superiore a quella mensile contrattualmente spettante, determinata in misura omnicomprensiva e non oraria, indipendentemente dal tempo effettivamente impiegato. Ha precisato che il lavoro eccedente rispetto all'orario indicato dalla contrattazione collettiva non dà diritto a compenso ulteriore, anche se derivante da un errato criterio di calcolo del debito orario adottato dalla ASL. In tale ipotesi, l'eventuale tutela del dipendente può essere solo risarcitoria, ma richiede specifica allegazione e prova di un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo. Conseguentemente la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda della lavoratrice. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la recente emersione di un orientamento di legittimità chiaro sul punto.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 165/2001

    Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio; la retribuzione è mensile e omnicomprensiva, non parametrata al tempo effettivo di lavoro.

  • art. 14 CCNL Dirigenza medica 3 novembre 2005

    Richiamato come fonte collettiva rilevante per la disciplina dell'orario e del trattamento economico dei dirigenti medici, ma interpretato in coerenza con il principio di onnicomprensività della retribuzione.

  • art. 44 CCNL Sanità 1 settembre 1995

    Richiamato ai fini del riconoscimento dell'indennità di turno, ma la Corte ne esclude l'incidenza nel senso di attribuire compensi ulteriori per asserito debito orario non retribuito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro del dedotto vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non vi fonda la decisione, accogliendo invece il ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi senza ripetere l'intera argomentazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa nel merito dalla Cassazione, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

Massime di principio

  • Per il dirigente medico pubblico contrattualizzato la retribuzione ha natura mensile e omnicomprensiva: essa remunera tutte le funzioni e i compiti svolti e non è commisurata al tempo effettivamente impiegato.
  • Il superamento, o il diverso calcolo, del debito orario non comporta di per sé un diritto a compensi aggiuntivi per lavoro eccedente, quando la prestazione complessivamente resa sia almeno pari a quella contrattualmente dovuta.
  • L'eventuale errore datoriale nel calcolo del debito orario non trasforma automaticamente la pretesa del dipendente in una domanda retributiva; può semmai fondare una diversa pretesa risarcitoria, ma solo se sia allegato e provato un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
  • Nei giudizi in cui il fatto storico e la questione giuridica siano già compiutamente accertati, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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