Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale emessa dal Tribunale di Ancona e confermata dalla Corte d'Appello. I motivi di ricorso contestavano: 1) la valutazione dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. e l'omessa considerazione del danno secondo i criteri di giurisprudenza, nonché il mancato riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno e presunto travisamento della prova in relazione ai debiti e agli assegni contestati; 2) la nullità del provvedimento di revoca dell'ordinanza di ammissione dei testi della difesa, che la difesa riteneva eccepibile ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen. invece che tardivamente ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.; 3) l'erronea attribuzione al ricorrente della gestione effettiva della societa, omessa motivazione rispetto alla nomina del liquidatore e alla mancata disponibilità delle scritture contabili; 4) l'assenza del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale, deducendo che la Corte territoriale si sarebbe fondata sulla sola irreperibilita dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto le argomentazioni sul danno inconferenti, poiche la Corte territoriale aveva riconosciuto l'aggravante della pluralita di fatti ex art. 219, comma 2, n.1 (e non la gravita del danno) e il ricorso non ha fornito censura specifica sul punto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la nullità del provvedimento di revoca dell'ammissione dei testi e' da considerarsi di regime intermedio e doveva essere eccepita immediatamente in udienza ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., cosa che non e' avvenuta. Il terzo e il quarto motivo sono stati considerati mero tentativo di riscrittura dei fatti senza la specificita' richiesta per dimostrare un travisamento della prova; la Corte ha richiamato la motivazione della Corte d'Appello che ha indicato elementi concreti (depositions, disponibilita' della contabilità, sottoscrizioni sugli assegni) a fondamento delle statuizioni di colpevolezza, non basandosi esclusivamente sull'irreperibilita dell'imputato. Infine la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1
art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
La Corte ha ritenuto applicata l'aggravante per la commissione di piu' fatti di bancarotta; le contestazioni sul quantum del danno sono inconferenti rispetto a questa aggravante
codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3
art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Nullita' di ordine generale a regime intermedio relative a provvedimenti che revocano l'ammissione dei testi devono essere eccepite immediatamente in udienza, a pena di decadenza
codice di procedura penale, art. 181, comma 4
art. 181, comma 4, cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa come norma alternativa per la deduzione della nullita', ma la Corte ha ritenuto applicabile la regola di immediatezza dell'art. 182
codice di procedura penale, art. 495, comma 2
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Tutela del diritto della parte di difendersi provando; la Corte ricorda che mancanza di motivazione sul requisito di superfluita' puo' determinare nullita' ma va tempestivamente eccepita
Costituzione, art. 111, comma 2
Richiamato quale parametro costituzionale del principio del contraddittorio e della parita' delle armi in relazione all'ammissione dei mezzi di prova
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Richiamato in relazione al principio della parita' delle armi e al diritto a un giusto processo collegato alla possibilita' di difendersi provando
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali entro i quali sono stati enunciati i motivi di ricorso in cassazione
codice di procedura penale, art. 616
Previsione della condanna per spese processuali e di una misura da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o colposo
Massime di principio
- Se la Corte territoriale ha riconosciuto un'aggravante specifica (es. pluralita' di fatti), le censure relative a profili diversi (es. entita' del danno) possono risultare inconferenti e quindi inammissibili in cassazione
- Le nullita' di provvedimenti che incidono sul diritto della difesa (es. revoca dell'ammissione dei testi per presunta superfluita') sono di regime intermedio: devono essere eccepite immediatamente in udienza ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., altrimenti si perde il diritto di farle valere
- In cassazione non e' sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti; occorre dimostrare con specificita' il travisamento della prova indicando quali elementi probatori sono stati erroneamente valutati o ignorati
- Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il dolo specifico puo' essere desunto con un procedimento logico-inferenziale dalle modalita' della condotta (es. sottrazione o distruzione della contabilita' in funzione di distrazione di beni); la mera irreperibilita' dell'imputato, se isolata, non basta, ma neanche e' necessariamente l'unico elemento valutabile
- Gli appelli in cassazione manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la difesa deve valutare la concretezza e specificita' delle censure prima del ricorso
- Quando si contesta la qualita' soggettiva (es. periodo di carica di amministratore) e la disponibilita' di documenti contabili, e' fondamentale produrre elementi documentali o indicare i testimoni e i punti precisi della motivazione che si ritengono travisati
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