Sentenza n. 12053/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della “comunicazione di inefficacia in autotutela ai sensi della Legge n. 241/1990 della SCIA alt. al PdC prot. CN67468 del 24/05/2018” adottata in data 10/04/2024, con prot. CN/52331, della Direzione Tecnica del Municipio IX di Roma Capitale; - per quanto occorrer possa, della “comunicazione di avvio del procedimento di riesame della SCIA alt. al PdC prot. CN67468 del 24/05/2018”, adottata in data 29/02/2024 al prot. CN/31477, dalla Direzione Tecnica del Municipio IX di Roma Capitale; - nonché di ogni altro atto a detti provvedimenti presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di inefficacia in autotutela della SCIA alternativa al permesso di costruire e comunicazione di avvio del procedimento di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel maggio 2018 una SCIA alternativa al permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto ai sensi della L.R. Lazio n. 13/2009, aveva sottoscritto l'atto d'obbligo, versato il contributo di costruzione e comunicato la fine dei lavori nel marzo 2019. Nel 2024 Roma Capitale, a seguito di sopralluoghi della Polizia Locale e di un esposto, avviava il riesame della SCIA e ne dichiarava l'inefficacia in autotutela, contestando, tra l'altro, la mancanza del requisito dell'attiguità o annessione del sottotetto a un'unità immobiliare residenziale, l'assenza di fonti energetiche rinnovabili, l'errato calcolo del contributo, la mancata indicazione dell'impresa esecutrice, il mancato rispetto delle altezze interne e il contrasto con la superficie minima prevista dal regolamento edilizio comunale. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, violazione del legittimo affidamento, difetto di istruttoria e motivazione, per l'intervento tardivo e l'uso atipico della declaratoria di inefficacia; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per l'omesso esame delle osservazioni; erronea interpretazione dell'art. 3 L.R. Lazio n. 13/2009, come modificato dall'art. 23 L.R. n. 7/2018; irrilevanza o sanabilità delle ulteriori irregolarità contestate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base dell'assorbente primo motivo. Ha distinto i generali poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi dal potere di rimuovere gli effetti di una SCIA ormai consolidata. Decorso il termine ordinario di trenta giorni per i controlli e i provvedimenti inibitori, l'amministrazione può intervenire soltanto mediante il potere previsto dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990, alle condizioni dell'art. 21-nonies. Nel caso concreto l'intervento è avvenuto quasi sei anni dopo la presentazione della SCIA e oltre il termine massimo allora applicabile per l'autotutela, senza che fosse stata dimostrata una falsa rappresentazione della realtà o una condotta decettiva del privato idonea a giustificare il superamento del limite temporale. Le circostanze contestate erano conoscibili dalla documentazione presentata sin dall'origine, sicché il Comune avrebbe dovuto verificarle tempestivamente. Il provvedimento era inoltre autonomamente illegittimo perché privo di motivazione sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, diverso dal mero ripristino della legalità, e sulla sua prevalenza rispetto all'affidamento del privato, maturato dopo il decorso di un lungo periodo e il completamento dei lavori. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Sono stati annullati il provvedimento di inefficacia e l'atto di avvio del riesame; Roma Capitale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
Le verifiche [...] sono [...] da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis) [...]
Decorso il termine ordinario di controllo e inibizione, l'amministrazione non può intervenire liberamente sugli effetti della SCIA, ma deve ricorrere all'autotutela alle condizioni dell'art. 21-nonies.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
alle condizioni previste dall'articolo 21-nonies
Il potere repressivo o conformativo esercitato dopo il consolidamento della SCIA è soggetto ai presupposti, ai limiti temporali e agli obblighi motivazionali dell'annullamento d'ufficio.
art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990
Il termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori e conformativi indicato nella decisione è di trenta giorni per la SCIA edilizia esaminata.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole [...] e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.
L'autotutela richiede il rispetto del termine massimo applicabile ratione temporis, un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità e la comparazione con l'affidamento del privato; l'inosservanza di tali condizioni rende illegittima la rimozione tardiva della SCIA.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
Il limite temporale dell'autotutela può essere superato quando il privato abbia rappresentato falsamente o in modo fuorviante la situazione di fatto, impedendo all'amministrazione un tempestivo accertamento; tale eccezione non ricorre se i presupposti erano conoscibili dalla documentazione presentata.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per contestare l'omesso esame delle osservazioni, ma il relativo motivo non è stato esaminato perché assorbito.
art. 3 L.R. Lazio n. 13/2009
La disposizione disciplina i presupposti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti; le contestazioni sulla sua interpretazione non sono state esaminate nel merito.
art. 6 L.R. Lazio n. 13/2009
La disposizione è richiamata quale fonte di ulteriori condizioni per il recupero del sottotetto; le relative questioni sostanziali sono rimaste assorbite.
art. 23 L.R. Lazio n. 7/2018
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere l'ampliamento delle possibilità di recupero dei sottotetti; il TAR non ha deciso la questione interpretativa.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale base per la condanna alle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Decorso il termine ordinario previsto dall'art. 19 l. 241/1990 per il controllo di una SCIA edilizia, l'amministrazione può rimuoverne gli effetti soltanto esercitando il potere di autotutela previsto dall'art. 19, comma 4, alle condizioni dell'art. 21-nonies, non essendo sufficiente una generica declaratoria di inefficacia.
- L'intervento tardivo sulla SCIA consolidata non è legittimato dalla mera scoperta successiva di irregolarità che erano conoscibili, sulla base della documentazione presentata, entro il termine ordinario di controllo; in tal caso l'amministrazione non può invocare il superamento del limite temporale dell'autotutela.
- Il limite temporale dell'annullamento d'ufficio può essere superato quando il privato abbia fornito una rappresentazione falsa o fuorviante della realtà, anche per omissione, tale da impedire all'amministrazione un tempestivo accertamento dei presupposti del titolo. Non basta, invece, la mera inerzia dell'amministrazione nell'esaminare fatti già conoscibili.
- L'annullamento d'ufficio degli effetti di una SCIA consolidata richiede una motivazione espressa sull'esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, nonché sulla sua prevalenza rispetto all'affidamento maturato dal privato in ragione del decorso del tempo e del completamento dell'intervento.
- La violazione dei limiti temporali e l'assenza della motivazione sull'interesse pubblico e sulla ponderazione dell'affidamento costituiscono vizi autonomamente idonei a determinare l'illegittimità del provvedimento di rimozione degli effetti della SCIA.
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