Cassazione Penale, Sentenza n. 35245/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 27/11/2023 con cui era stata confermata la condanna per i reati di minaccia e danneggiamento. Il ricorso per cassazione deduceva: nullità della sentenza per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione alla mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato (detenuto per altra causa) e alla mancata traduzione in udienza; carenza di motivazione e violazione di legge perché la pena inflitta sarebbe risultata al di sotto del minimo edittale senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo (mancata conoscenza/traslazione): la consultazione degli atti ha mostrato la costante presenza del difensore di fiducia sin dalla prima udienza; la norma giurisprudenziale richiede verifica dell'effettiva conoscenza del processo e l'esistenza di un rapporto fiduciario effettivo tra imputato e difensore; la traduzione del detenuto è obbligatoria solo se l'autorità giudiziaria procedente era a conoscenza dello status detentivo; l'onere di informare l'autorità (e il dovere deontologico di informare il cliente) grava sul difensore, per cui l'eventuale omissione non è imputabile al giudice. Sul secondo motivo (pena): la censura è stata ritenuta generica e infondata, la motivazione della Corte d'appello è giudicata adeguata e priva di illogicità manifeste. Conseguenze: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co.8 d.l. 137/2020
art. 23, co. 8, d.l. 137/2020
Richiamato in relazione alla procedura con contraddittorio scritto adottata nel giudizio di cassazione
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti quando è dedotto un error in procedendo e va valutata la conoscenza effettiva del processo
Sez. U., n. 24591 del 16/07/2020 (Filardo)
Richiamata come precedente sulla possibilità per la Cassazione di valutare direttamente gli atti nelle ipotesi analoghe
Sez. U., n. 23948 del 2019 (Ismail)
Stabilisce il principio che va superato il formalismo notificatorio a favore di una verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; richiede prova dell'effettività del rapporto tra difensore e assistito
Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2008
Affermato che il rapporto fiduciario implica l'obbligo del difensore di informare continuativamente il cliente sugli atti e le fasi del procedimento
Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023 (Giraudo)
Richiama il dovere del difensore di informare l'imputato e la rilevanza del rapporto fiduciario nella dinamica processuale
Sez. U., Sent. n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Principio secondo cui l'onere di disporre la traduzione del detenuto sorge solo se l'autorità giudiziaria era a conoscenza dello stato detentivo
Sez. 2, n. 5662 del 25/01/2023 (Zannino)
Conferma il criterio che la mancata traduzione è rilevante solo se il giudice era a conoscenza della detenzione
Sez. U., n. 12778 del 27/02/2020 (Imp. S.)
Sancisce che non è richiesto al giudice di accertare ufficiosamente per ogni udienza lo status di carcerazione degli imputati
art. 27 Codice deontologico forense
art. 27 Codice deontologico forense
Indica il dovere deontologico del difensore di fornire corretta e tempestiva informazione al cliente sugli atti processuali
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile irrogazione di una somma a favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili
Massime di principio
- La presenza costante del difensore di fiducia e l'effettività del rapporto con l'imputato possono supplire alla notifica diretta al detenuto quando dagli atti risulti che il difensore ha seguito il processo e ha avuto modo di informare il cliente
- L'obbligo per l'autorità giudiziaria di disporre la traduzione del detenuto per altra causa opera solo se il giudice era a conoscenza dello status detentivo; in mancanza, l'omissione non è automaticamente nulla e può essere imputata ad una negligenza o a una scelta del difensore
- Il difensore ha un dovere deontologico e professionale di informare tempestivamente sia il cliente sia l'autorità giudiziaria di circostanze rilevanti (es. sopravvenuta detenzione); la mancata comunicazione può pregiudicare i diritti dell'imputato e non riverberarsi sul giudice
- Le censure generiche, non specificamente argomentate (anche in materia di quantificazione della pena), sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate: per ottenere la riforma è necessaria una critica puntuale e motivata
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per cui è importante valutare la fondatezza delle censure prima della impugnazione
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