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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2105

Regolamento (UE) 2024/2105 della Commissione, del 31 luglio 2024, relativo al rifiuto dell’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

Normativa europea32024R2105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge un'indicazione sulla salute relativa all'isomaltulosio, ritenendo che non debba essere inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione. La Commissione, pur prendendo atto del parere scientifico favorevole dell'EFSA sul nesso di causalità, conclude che l'indicazione sarebbe fuorviante e incompatibile con i principi generali del regolamento (CE) n. 1924/2006, in particolare perché incentiverebbe il consumo di zuccheri in contrasto con le raccomandazioni sanitarie generalmente accettate. Il testo ha applicazione diretta e si limita a stabilire il diniego di autorizzazione per l'indicazione specificamente esaminata.

Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa all'isomaltulosio e al suo presunto contributo al normale metabolismo energetico.

Ambito di applicazione

Si applica all'indicazione sulla salute, presentata da BENEO GmbH ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, riguardante l'isomaltulosio e il suo contributo al normale metabolismo energetico, destinata alla popolazione in generale. L'effetto del regolamento è limitato al non inserimento di tale indicazione nell'elenco dell'Unione delle indicazioni sulla salute consentite ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006; non disciplina in generale altre indicazioni sulla salute né altri alimenti o sostanze.

Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa all'isomaltulosio e al normale metabolismo energetico

Il regolamento 2024/2105 della Commissione, adottato il 31 luglio 2024, respinge l'autorizzazione di un'indicazione sulla salute riguardante l'isomaltulosio e il suo contributo al normale metabolismo energetico. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari e riguarda un'indicazione proposta da BENEO GmbH ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 5.

Contesto normativo e procedimento

Secondo il sistema del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione della Commissione e inserimento nell'elenco unionale delle indicazioni consentite. Le domande sono presentate all'autorità nazionale competente dello Stato membro, che trasmette le domande valide all'EFSA per la valutazione scientifica, alla Commissione e agli altri Stati membri per informazione. Nel caso di specie, l'EFSA ha espresso il proprio parere il 15 settembre 2021 (EFSA Journal 2021;19(10):6849), concludendo che esisteva un rapporto di causa-effetto tra consumo di isomaltulosio e contributo al normale metabolismo energetico, ma che non era possibile individuare condizioni d'uso specifiche per l'indicazione.

Valutazione sostanziale dell'indicazione

La Commissione evidenzia che, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute devono basarsi su prove scientifiche generalmente accettate e risultare veritiere, chiare, affidabili e utili per il consumatore. Richiama inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, secondo cui il consumatore medio deve poter comprendere gli effetti benefici espressi dall'indicazione. Pur in presenza di un parere scientifico favorevole, l'autorizzazione può essere negata se l'indicazione contrasta con altri requisiti generali del regolamento.

Ragioni del diniego

Nel caso dell'isomaltulosio, la Commissione ritiene che l'indicazione sia fuorviante e non conforme all'articolo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1924/2006, perché l'effetto sul metabolismo energetico non è specifico dell'isomaltulosio ma riguarda tutti i macronutrienti energetici. Inoltre, l'indicazione potrebbe trasmettere ai consumatori un messaggio contraddittorio, in quanto l'isomaltulosio è un disaccaride composto da glucosio e fruttosio e la formulazione potrebbe incoraggiare il consumo di zuccheri, in contrasto con le raccomandazioni sanitarie generalmente accettate che ne consigliano la riduzione.

Esito finale e allegato

L'allegato al regolamento identifica l'indicazione respinta: "L'isomaltulosio contribuisce al normale metabolismo energetico", con riferimento alla domanda EFSA Q-2021-00073 e alla base giuridica dell'articolo 13, paragrafo 5. Il testo precisa che, anche se accompagnata da condizioni d'impiego specifiche o da avvertenze aggiuntive, l'indicazione non sarebbe comunque sufficiente a evitare la confusione del consumatore e quindi non può essere autorizzata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rifiuto dell'autorizzazione

L'indicazione sulla salute riportata nell'allegato non è inclusa nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Motivazione scientifica e valutazione della Commissione

La domanda EFSA-Q-2021-00073 riguardava l'isomaltulosio e il suo contributo al normale metabolismo energetico. L'EFSA ha riconosciuto un rapporto di causa-effetto, ma ha rilevato che il contributo al metabolismo energetico non è specifico dell'isomaltulosio e che non era possibile fissare condizioni d'uso adeguate.

Incompatibilità con i requisiti generali del regolamento (CE) n. 1924/2006

La Commissione ha ritenuto che l'indicazione non soddisfi i requisiti di veridicità, chiarezza e non fuorvianza di cui agli articoli 3, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006, perché trasmetterebbe un messaggio contraddittorio e potrebbe incoraggiare il consumo di zuccheri.

Riferimento al precedente regolamento (UE) 2015/8

La conclusione è indicata come coerente con il regolamento (UE) 2015/8, che aveva già negato l'autorizzazione di indicazioni analoghe con riferimento al glucosio e al contributo al metabolismo energetico.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentareindicazioni sulla saluteprotezione dei consumatori

Testo integrale

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