Regolamento (UE) 2024/2136
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2136 della Commissione, del 31 luglio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione doganale di una specifica miscela chimica nella nomenclatura combinata, per garantire un’applicazione uniforme delle regole tariffarie nell’Unione. La Commissione qualifica il prodotto nel codice NC 3824 99 92, escludendolo dal capitolo 29 in ragione della sua natura di miscela e non di composto organico chimicamente definito. È inoltre previsto che eventuali informazioni tariffarie vincolanti incompatibili possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di una miscela liquida chimica a base di THPMI, HHPMI e PMI, con fissazione di regole transitorie per le informazioni tariffarie vincolanti incompatibili.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, ossia alla specifica miscela liquida di sostanze chimiche indicata nel testo, ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (NC). Incide sulle operazioni doganali e sull’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nell’Unione europea. È inoltre rilevante per le informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci interessate che risultino non conformi al nuovo inquadramento, per le quali è prevista una disciplina transitoria di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2136 della Commissione interviene per assicurare l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando una specifica miscela chimica in un determinato codice NC. La misura si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, ed è adottata in coerenza con il parere del comitato del codice doganale.
Finalità e contesto
La Commissione richiama l’esigenza di garantire un’interpretazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Le merci elencate nell’allegato devono essere classificate secondo le regole generali della nomenclatura, con indicazione del relativo codice NC e delle motivazioni tecniche che ne giustificano l’inquadramento.
Oggetto della classificazione
L’allegato riguarda un prodotto descritto come miscela liquida di sostanze chimiche costituita da:
- 63 % di tetraidro-1,1,2,3,3-pentametilindano (THPMI; CAS RN 33704-59-5);
- 34 % di esaidro-1,1,2,3,3-pentametilindano (HHPMI; CAS RN 33704-60-8);
- 3 % di 1,1,2,3,3-pentametilindano (PMI; CAS RN 1203-17-4).
La miscela è ottenuta per idrogenazione catalitica del PMI: il THPMI è indicato come prodotto principale, mentre l’HHPMI è un sottoprodotto. Il prodotto è destinato all’uso diretto, senza purificazione, per la produzione di (rac)-6,7-Diidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanone (DPMI) mediante ossidazione allilica del THPMI.
Codice NC assegnato e ragioni della scelta
Il prodotto è classificato nel codice NC 3824 99 92. La motivazione giuridico-tecnica indicata nell’allegato è che, a causa dell’elevata concentrazione di HHPMI, la miscela non può essere considerata un composto organico chimicamente definito presentato isolatamente, consistente in una specie molecolare, ai sensi della nota 1 a) del capitolo 29. Di conseguenza, il prodotto è escluso dal capitolo 29 e deve essere classificato come altra preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominata né compresa altrove.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
Il regolamento tutela il regime delle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate: quelle non conformi al nuovo atto possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore. La previsione richiama espressamente l’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata applicativa
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati per le classificazioni doganali interessate.
Disposizioni principali
Classificazione della merce
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2. Per il prodotto descritto nell’allegato, il codice assegnato è 3824 99 92.
Motivazione tecnica della classificazione
L’allegato spiega che la miscela liquida è composta da 63 % di THPMI, 34 % di HHPMI e 3 % di PMI; è ottenuta mediante idrogenazione catalitica del PMI ed è destinata alla produzione di DPMI. La classificazione segue le regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e la nota 1 a) del capitolo 29, con esclusione del capitolo 29 perché l’elevata concentrazione di HHPMI impedisce di considerare il prodotto un composto organico chimicamente definito.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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