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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2107

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2107 della Commissione, del 31 luglio 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2021) 5053 che stabilisce le modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua la decisione di esecuzione C(2021) 5053 sulla configurazione tecnica dei profili utente dell’European Search Portal alle modifiche intervenute nel quadro normativo dell’interoperabilità. Introduce o aggiorna i profili di accesso e le finalità di interrogazione per autorità nazionali e agenzie UE, in particolare per ETIAS, EES, VIS, SIS, ECRIS-TCN, Europol e, in alcuni casi, Interpol. Il testo non disciplina nuovi diritti sostanziali, ma assicura coerenza tecnica e operativa tra i diversi sistemi e le decisioni di esecuzione collegate. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile.

Modifica le modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo (ESP) per adeguarle al quadro di interoperabilità e ai nuovi accessi ai sistemi UE, incluse le banche dati Europol e le evoluzioni del sistema ETIAS e del VIS.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione europea e, in via operativa, alle autorità degli Stati membri, ai paesi associati Schengen e alle agenzie dell’Unione che utilizzano il portale di ricerca europeo nell’ambito del quadro di interoperabilità istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818. Riguarda l’accesso, tramite ESP, ai sistemi di informazione dell’UE, al CIR, al MID, al SIS centrale, a ETIAS, EES, VIS, ECRIS-TCN, Eurodac e ai dati Europol, nonché, per alcuni profili, alle banche dati Interpol. È direttamente applicabile negli Stati membri; la Danimarca è vincolata, l’Irlanda non partecipa né è vincolata, mentre per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro opera come sviluppo dell’acquis Schengen secondo i rispettivi accordi e atti di associazione.

Modifica delle modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2107 della Commissione interviene sulla decisione di esecuzione C(2021) 5053 relativa alle modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo (European Search Portal, ESP). L’intervento si colloca nel quadro dell’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE istituito, in particolare, dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818, e mira ad adeguare i profili tecnici alle riforme intervenute nei settori visti, frontiere, asilo, migrazione e cooperazione di polizia e giudiziaria.

I considerando evidenziano che l’ESP consente un accesso rapido, continuativo, efficace, sistematico e controllato ai sistemi di informazione dell’Unione, ai dati Europol e, nei limiti previsti, alle banche dati Interpol. La Commissione osserva che, per rendere operativo tale accesso, è necessario definire profili di utente per categorie e finalità, assicurando un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e presso le agenzie dell’Unione.

Contesto normativo e finalità della modifica

La modifica si rende necessaria, secondo la Commissione, per recepire gli effetti del regolamento (UE) 2021/1134, che ha riformato il sistema informativo visti, nonché dei regolamenti (UE) 2021/1150, 2021/1151 e 2021/1152, che hanno fissato le condizioni di accesso ad altri sistemi dell’UE ai fini di ETIAS. È richiamata anche l’esigenza di mantenere coerenza con la decisione di esecuzione C(2021) 5052, relativa al portale di ricerca europeo nell’ambito del regolamento (UE) 2019/817.

Un ulteriore obiettivo è la definizione di profili di utente idonei a consentire a Stati membri e agenzie UE l’accesso ai dati Europol, oltre alla disciplina tecnica del rilevatore di identità multiple (MID), per il quale il numero di identificazione unico assume un ruolo centrale nella ricerca e nella gestione dei collegamenti tra fascicoli.

Ambito soggettivo e territoriale

L’atto riguarda la Commissione europea sul piano regolamentare e, sul piano operativo, le autorità degli Stati membri, i paesi associati Schengen e le agenzie dell’Unione che utilizzano l’ESP per interrogare i sistemi di informazione interessati. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

I considerando contengono specifiche clausole di partecipazione:

  • la Danimarca è vincolata, avendo notificato il recepimento del regolamento (UE) 2019/818 nel proprio diritto interno;
  • l’Irlanda non partecipa, non è vincolata e non è soggetta all’applicazione del presente regolamento;
  • Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein risultano coinvolti in quanto il testo costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dei rispettivi accordi di associazione;
  • Cipro è menzionata come Stato per il quale l’atto costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso connesso.

Architettura dei profili ESP e sistema di interoperabilità

L’allegato sostituisce e integra i profili tecnici di interrogazione attraverso l’ESP, articolandoli per finalità e categoria di utenti. In termini funzionali, il portale può essere usato per:

  • identificazione nel territorio;
  • prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
  • avvio e gestione della rivelazione di identità multiple;
  • verifica manuale di collegamenti gialli;
  • estrazione dei collegamenti rossi, bianchi e verdi;
  • accessi connessi a rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento dei dati personali;
  • trattamento automatizzato ETIAS, EES e VIS;
  • interrogazioni e accessi al SIS centrale, a ECRIS-TCN, a Europol e ad alcune banche dati Interpol.

La struttura è fortemente ancorata al quadro dell’interoperabilità, con rinvii continui alle disposizioni specifiche dei regolamenti settoriali. Per ciascun profilo sono indicati: soggetto abilitato, dati impiegati per l’interrogazione, sistema interrogato, sistema che risponde e tipo di risposta o informazione resa disponibile.

Identificazione nel territorio e prevenzione dei reati gravi

Per l’identificazione nel territorio, il regolamento prevede che le autorità di polizia degli Stati membri e dei paesi associati Schengen possano interrogare il CIR mediante dati biometrici, dati di identità o dati di identità combinati con quelli del documento di viaggio, in base alle ipotesi previste dall’articolo 20 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818.

Per la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, le autorità designate possono utilizzare qualsiasi combinazione di dati biometrici, di identità e di documento di viaggio consultabili nel CIR. La risposta può indicare una corrispondenza o nessuna corrispondenza; in caso di esito positivo, il sistema indica il sistema o i sistemi di informazione dell’UE che contengono dati sulla persona, secondo l’articolo 22 dei regolamenti gemelli.

Rivelazione di identità multiple e gestione dei collegamenti del MID

Una parte rilevante dell’allegato disciplina l’avvio della procedura di rivelazione di identità multiple ai sensi dell’articolo 27 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818. Il MID riceve o confronta fascicoli provenienti da EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN e VIS e produce collegamenti che possono assumere diversi colori, con conseguenze operative distinte.

In particolare:

  • il collegamento giallo richiede verifica manuale da parte dell’autorità competente, che viene informata dal MID e riceve il numero di identificazione unico;
  • se non è creato alcun collegamento giallo da verificare manualmente, il MID informa che non è necessaria alcuna azione;
  • i collegamenti rossi, bianchi e verdi sono accessibili in base ai diritti di accesso previsti dagli articoli 26, 31, 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818;
  • i collegamenti rossi servono, in particolare, al contrasto della frode di identità e sono consultabili da tutti gli utenti ESP che hanno accesso almeno a un sistema incluso nel CIR o al SIS;
  • i collegamenti bianchi e verdi sono accessibili agli utenti che hanno accesso ai due sistemi tra i quali il collegamento è stato creato, con accesso automatico quando i dati di identità relativi al collegamento sono consultati in uno dei sistemi interessati.

Il regolamento sottolinea più volte che il numero di identificazione unico di cui all’articolo 34, lettera c), dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 è il dato chiave per recuperare e gestire le informazioni sui collegamenti nel MID.

Profili relativi a EES, ETIAS, VIS ed ECRIS-TCN

L’allegato contiene numerosi profili collegati ai sistemi EES, ETIAS, VIS ed ECRIS-TCN.

Per l’EES, sono previsti profili di verifica di frontiera e accesso da parte di autorità nazionali competenti, punti di accesso centrali ed Europol, con rinvio al regolamento (UE) 2017/2226. La verifica di frontiera utilizza i dati della zona a lettura ottica del documento di viaggio e, in caso di corrispondenza, la risposta dell’EES, dell’ETIAS o del VIS conferma il match e fornisce le informazioni pertinenti.

Per ETIAS, il regolamento disciplina:

  • il trattamento automatizzato dei dati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240, con interrogazione di ETIAS, VIS, EES, SIS centrale, ECRIS-TCN, Eurodac e delle banche dati Interpol SLTD e TDAWN, nonché dei dati Europol;
  • la verifica dei riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato e dai controlli automatizzati;
  • l’accesso all’ETIAS da parte delle unità nazionali e dell’unità centrale, delle autorità di frontiera e delle autorità competenti per l’immigrazione, nonché del punto di accesso centrale e di Europol;
  • la verifica delle condizioni di conservazione dei fascicoli di domanda ETIAS;
  • la revoca dell’autorizzazione ai viaggi.

Per VIS, il regolamento aggiorna i profili connessi al sistema riveduto, includendo il trattamento automatizzato delle domande di visto di breve durata e di lungo soggiorno/permesso di soggiorno, la verifica dei riscontri positivi e l’accesso ai fini dell’esame delle domande e dell’esercizio delle funzioni delle autorità competenti. Sono richiamati in particolare gli articoli 9 bis, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 22 ter, 22 terdecies, 22 sexdecies, 22 septdecies, 22 quaterdecies e 22 novodecies del regolamento VIS riveduto.

Per ECRIS-TCN, sono previsti accessi da parte delle autorità centrali e di Europol, Eurojust ed EPPO, con base nel regolamento (UE) 2019/816.

SIS centrale, squadre Frontex, Europol, Eurojust e uso delle banche dati Interpol

L’allegato disciplina anche i profili di accesso al SIS centrale da parte di autorità di frontiera, autorità nazionali competenti e squadre inviate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nonché da Europol e da Eurojust. In tali casi, la risposta del sistema consiste in un elenco di potenziali corrispondenze e, se del caso, nei dati conservati nel SIS relativi alla segnalazione corrispondente.

Per Europol e Eurojust, il testo prevede profili specifici di accesso ai dati Europol e ai dati del SIS, sempre in coerenza con la base giuridica settoriale. In particolare, l’accesso ai dati Europol è disciplinato dall’articolo 20 del regolamento (UE) 2016/794 per il personale Europol e per gli Stati membri autorizzati, e dall’articolo 21 del medesimo regolamento per Eurojust.

Sono inoltre contemplati, in alcuni profili ETIAS e VIS, i collegamenti con le banche dati Interpol SLTD e TDAWN, con la precisazione che la partecipazione di tali banche dati al quadro di interoperabilità è subordinata a un accordo UE-Interpol sulla protezione dei dati.

Eccezioni, limiti e profili non inclusi

L’allegato contiene alcune precisazioni limitative rilevanti:

  • l’elenco di controllo ETIAS e gli indicatori di rischio specifici non sono contemplati da alcuni profili relativi al trattamento automatizzato ETIAS;
  • per taluni accessi, l’accesso è concesso automaticamente quando sono consultati i dati di identità relativi a collegamenti rossi, bianchi o verdi, senza necessità di interrogazione specifica;
  • in almeno un caso è indicato che non deve essere fornita alcuna risposta;
  • per Interpol, la partecipazione resta subordinata alle condizioni richiamate nel quadro normativo dell’interoperabilità.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, con i limiti di partecipazione derivanti dalla natura Schengen della materia e dalle posizioni differenziate degli Stati e paesi associati richiamati nei considerando.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato della decisione C(2021) 5053

L’articolo 1 dispone che l’allegato della decisione di esecuzione C(2021) 5053 è modificato conformemente all’allegato del regolamento, che riscrive e amplia i profili tecnici di utente dell’ESP.

Aggiornamento dei profili di accesso e delle finalità di interrogazione

L’allegato dettaglia 52 profili/finalità di interrogazione, distinguendo tra identificazione nel territorio, prevenzione e accertamento dei reati gravi e di terrorismo, rivelazione di identità multiple, verifiche manuali dei collegamenti gialli e accessi ai fini di rettifica, cancellazione o limitazione. Sono specificati per ciascun profilo: categoria di utenti, Stati/entità autorizzati, dati da usare per l’interrogazione, sistema interrogato e risposta fornita.

Integrazione di ETIAS, EES, VIS, SIS, ECRIS-TCN, Europol e Interpol

Il nuovo allegato coordina l’ESP con i trattamenti automatizzati di ETIAS e VIS riveduto, con le verifiche di frontiera e gli accessi all’EES, con gli accessi a ECRIS-TCN, con l’uso del SIS centrale e con gli accessi ai dati Europol. Per alcuni profili sono contemplati anche riscontri su Interpol SLTD e TDAWN, con precisazioni di eventuali limiti o condizioni (ad esempio, esclusione dell’elenco di controllo ETIAS e degli indicatori di rischio specifici da alcuni profili).

Gestione dei collegamenti del MID e numero di identificazione unico

Il regolamento valorizza il rilevatore di identità multiple (MID), prevedendo l’uso del numero di identificazione unico di cui all’articolo 34, lettera c), dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 per recuperare e gestire le informazioni sui collegamenti. Sono disciplinati i collegamenti rossi, bianchi, verdi e gialli, la loro verifica manuale, rettifica e cancellazione, nonché gli effetti nel periodo transitorio.

Coerenza con i diritti di accesso e con le basi giuridiche settoriali

Per ciascuna finalità, l’allegato rinvia alle disposizioni dei regolamenti settoriali che fondano il tipo di accesso: regolamento (UE) 2018/1240 per ETIAS, regolamento (UE) 2017/2226 per EES, regolamento (CE) n. 767/2008 per VIS, regolamento (UE) 2019/816 per ECRIS-TCN, regolamenti SIS e regolamento (UE) 2016/794 per Europol. In più punti si chiarisce che l’accesso è concesso automaticamente o tramite il sistema pertinente, in base ai diritti di accesso già previsti dalla normativa di settore.

Territorialità, Schengen e posizione degli Stati membri

I considerando precisano gli effetti differenziati per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro, in ragione della natura Schengen della disciplina. Tali clausole delimitano la partecipazione e l’efficacia del regolamento nei diversi ordinamenti aderenti o associati.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità dei sistemi informativicooperazione di polizia e giudiziariaasilo e migrazionefrontiere e vistiprotezione dei dati

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