Regolamento (UE) 2024/2067
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione, del 31 luglio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda la soppressione delle voci da SF-001 a SF-010 dall’elenco dell’Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 eliminando dall’elenco dell’Unione dieci prodotti primari aromatizzanti di affumicatura non più autorizzati. Introduce inoltre un regime transitorio per consentire lo smaltimento ordinato delle scorte di alimenti e preparazioni che li contengono, con termini diversi a seconda delle categorie alimentari. La disciplina è collegata ai dinieghi di rinnovo adottati dalla Commissione con separati atti di esecuzione del 31 luglio 2024.
Soppressione dall’elenco dell’Unione di alcuni prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati e disciplina transitoria per gli alimenti e le preparazioni già immessi sul mercato.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e ai prodotti interessati dall’uso di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-007, SF-008, SF-009 e SF-010 nell’Unione europea. Riguarda in particolare gli alimenti contenenti tali prodotti e le preparazioni contenenti tali prodotti non destinate al consumo in quanto tali, con differenziazione tra le categorie 1.7, 8, 9.2 e 9.3 e tutte le altre categorie alimentari. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono rilevanti le esclusioni temporali previste per la commercializzazione di prodotti già conformi prima del 21 agosto 2024.
Soppressione di alcuni prodotti primari aromatizzanti di affumicatura e disciplina transitoria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2067 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per eliminare dall’elenco dell’Unione alcuni prodotti primari aromatizzanti di affumicatura che non risultano più autorizzati. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 2065/2003, che consente la commercializzazione nell’Unione solo degli aromatizzanti di affumicatura inclusi nell’elenco dell’Unione.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama il fatto che le autorizzazioni dei prodotti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-007, SF-008, SF-009 e SF-010 erano inizialmente valide per 10 anni dal 1° gennaio 2014 e rinnovabili su domanda del titolare. Per SF-007 e SF-010 non è stata presentata domanda di rinnovo, con conseguente scadenza dell’autorizzazione il 1° gennaio 2024. Per SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009 la Commissione ha invece adottato, in data 31 luglio 2024, specifiche decisioni di esecuzione con cui ha negato il rinnovo dell’autorizzazione.
Soppressione dall’elenco dell’Unione
L’articolo 1 dispone la soppressione, nell’allegato del regolamento (UE) n. 1321/2013, delle voci relative a tutti i prodotti SF-001 a SF-010. La conseguenza pratica è che tali prodotti non risultano più inseriti nell’elenco dell’Unione dei prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati.
Misure transitorie per gli alimenti già prodotti
Per evitare interruzioni immediate nelle filiere alimentari, l’articolo 2 consente la commercializzazione e la permanenza sul mercato degli alimenti che contengono SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009, purché siano conformi alle condizioni previste nell’elenco dell’Unione prima del 21 agosto 2024. I termini transitori dipendono dalla categoria del prodotto:
- fino al 1° luglio 2029 per i formaggi e prodotti caseari, le carni, il pesce e i prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei, nonché le uova di pesce e le rispettive sottocategorie;
- fino al 1° luglio 2026 per tutte le altre categorie alimentari.
In entrambi i casi, gli alimenti immessi sul mercato entro tali date possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Misure transitorie per le preparazioni
Il medesimo articolo 2 estende il regime transitorio alle preparazioni contenenti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009, purché non destinate al consumo in quanto tali. Anche per queste preparazioni sono previste due scadenze di immissione sul mercato:
- 1° luglio 2029 se destinate alle categorie alimentari più sensibili indicate sopra;
- 1° luglio 2026 per tutte le altre categorie alimentari.
Il regolamento definisce inoltre le "preparazioni" come miscele di aromatizzanti di affumicatura o miscele di uno o più aromatizzanti di affumicatura con altri ingredienti alimentari, quali aromi, additivi alimentari, enzimi o supporti, finalizzate a facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e natura giuridica
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Soppressione delle voci SF-001 a SF-010
L’articolo 1 sopprime nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 le voci relative a SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-007, SF-008, SF-009 e SF-010, in conseguenza della mancata autorizzazione o del mancato rinnovo delle autorizzazioni.
Regime transitorio per gli alimenti contenenti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 e SF-009
Gli alimenti conformi alle condizioni dell’elenco dell’Unione prima del 21 agosto 2024 che contengono tali prodotti possono continuare a essere immessi sul mercato e a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, se immessi sul mercato entro il 1° luglio 2029 per le categorie 1.7 (formaggio e prodotti caseari), 8 (carni), 9.2 (pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei) e 9.3 (uova di pesce) e relative sottocategorie; oppure entro il 1° luglio 2026 per tutte le altre categorie alimentari.
Regime transitorio per le preparazioni contenenti i medesimi prodotti
Le preparazioni contenenti SF-001, SF-002, SF-003, SF-004, SF-005, SF-006, SF-008 o SF-009 e non destinate al consumo in quanto tali possono essere immesse sul mercato fino al 1° luglio 2029 per l’impiego nelle categorie alimentari di cui sopra e fino al 1° luglio 2026 per tutte le altre categorie. Ai fini del regolamento, per "preparazioni" si intendono le miscele di aromatizzanti di affumicatura o le miscele di uno o più aromatizzanti di affumicatura con altri ingredienti alimentari quali aromi, additivi alimentari, enzimi o supporti, per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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