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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2106

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2106 della Commissione, del 31 luglio 2024, recante modifica della decisione di esecuzione C(2021) 5052 che stabilisce le modalità tecniche dei profili di utente del portale di ricerca europeo, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica la decisione di esecuzione C(2021) 5052 per aggiornare i profili tecnici di utente del Portale di ricerca europeo, alla luce delle successive riforme del sistema visti e delle condizioni di accesso ai sistemi informativi ai fini ETIAS. La disciplina dettaglia, per ciascuna finalità di interrogazione, quali utenti possano accedere a quali sistemi o banche dati e quali dati possano essere restituiti. Gran parte dell’allegato è dedicata alle interazioni operative tra CIR, MID, SIS, EES, ETIAS, VIS riveduto, ECRIS-TCN, Europol e Interpol, incluse le procedure di verifica manuale e gli accessi connessi ai diritti di accesso o alla rettifica/cancellazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e modifica unicamente l’allegato della decisione precedente.

Modifica delle modalità tecniche dei profili di utente del Portale di ricerca europeo (ESP) per adeguarle all’evoluzione dell’interoperabilità dei sistemi UE di frontiera, visti, asilo, migrazione, polizia e giustizia.

Ambito di applicazione

Si applica alle modalità tecniche dei profili di utente del Portale di ricerca europeo (European Search Portal, ESP) utilizzato dalle autorità degli Stati membri e dalle agenzie dell’Unione per interrogare, nei limiti dei rispettivi diritti di accesso, i sistemi di informazione dell’UE, i dati Europol e, ove previsto, le banche dati Interpol. Il regolamento incide sui profili di accesso e sulle finalità di interrogazione connesse ai quadri di interoperabilità istituiti dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818, interessando in particolare frontiere, visti, ETIAS, EES, VIS riveduto, ECRIS-TCN, SIS e, per alcuni usi, i dati Europol. È direttamente applicabile negli Stati membri; la Danimarca vi è vincolata, mentre Irlanda non partecipa né è vincolata; sono richiamate inoltre le situazioni di Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro in quanto atti di sviluppo dell’acquis di Schengen.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2106: modifica delle modalità tecniche dei profili di utente del Portale di ricerca europeo

Il regolamento interviene sulla decisione di esecuzione C(2021) 5052 per aggiornare le modalità tecniche dei profili di utente del Portale di ricerca europeo (ESP), strumento centrale dell’interoperabilità tra sistemi informativi UE nel settore frontiere, visti, asilo, migrazione, cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria. Il testo nasce dall’esigenza di dare coerenza al quadro tecnico dopo le riforme del sistema visti e dopo l’evoluzione delle condizioni di accesso ai sistemi di informazione per finalità ETIAS e altre finalità di interoperabilità.

Contesto normativo e finalità

Il preambolo richiama il regolamento (UE) 2019/817, insieme al regolamento (UE) 2019/818, quale base del quadro di interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE. L’ESP è descritto come lo strumento che consente un accesso rapido, continuativo, efficace, sistematico e controllato da parte delle autorità nazionali e delle agenzie dell’Unione ai sistemi di informazione dell’UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol, nei limiti dei rispettivi diritti di accesso. La modifica serve a rendere uniformi e tecnicamente coerenti i profili di utente necessari per le diverse interrogazioni.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato della decisione di esecuzione C(2021) 5052 è modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento. La modifica è conseguente, in particolare, all’adozione del regolamento (UE) 2021/1134, che ha riformato il sistema di informazione visti, e dei regolamenti (UE) 2021/1150, 2021/1151 e 2021/1152, relativi alle condizioni di accesso ad altri sistemi ai fini ETIAS. Il preambolo menziona anche la necessità di coordinamento con la decisione di esecuzione C(2021) 5053.

Architettura dei profili di accesso nell’allegato

L’allegato è strutturato per finalità di interrogazione e per categorie di utenti, con indicazione dei dati da usare, del sistema da interrogare, del sistema che fornisce la risposta e dei dati restituiti. Le principali categorie riguardano:

  • identificazione nel territorio;
  • prevenzione, accertamento o indagine di terrorismo e altri reati gravi;
  • avvio delle procedure di rilevazione di identità multiple;
  • verifiche e accessi collegati a ETIAS, EES, VIS riveduto e SIS;
  • accesso ai dati Europol.

Identificazione nel territorio e contrasto ai reati gravi

Per l’identificazione nel territorio, le autorità di polizia degli Stati membri e dei paesi associati Schengen possono interrogare il CIR usando dati biometrici o dati di identità e documento di viaggio, a seconda dei casi previsti dagli articoli 20 dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818. Per la prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, le autorità designate possono effettuare interrogazioni sul CIR con qualsiasi combinazione di dati biometrici, di identità e di documento di viaggio; la risposta indica corrispondenza o assenza di corrispondenza e, in caso positivo, il sistema o i sistemi contenenti i dati della persona.

Rilevazione di identità multiple, collegamenti e verifiche manuali

Gran parte dell’allegato è dedicata al rilevatore di identità multiple (MID) e alla gestione dei collegamenti tra fascicoli nei diversi sistemi. Sono previsti profili per:

  • avvio della procedura di rivelazione di identità multiple quando un fascicolo viene creato o aggiornato in un sistema sottostante;
  • estrazione di dati per verificare manualmente i collegamenti gialli creati dopo la creazione o l’aggiornamento di fascicoli EES, ETIAS, VIS, SIS ed ECRIS-TCN;
  • accesso ai dati necessari alla verifica manuale, compresi il numero di identificazione unico del collegamento e i dati oggetto del collegamento contenuti nei fascicoli di conferma dell’identità.

Il testo distingue tra collegamenti gialli, rossi, bianchi e verdi, e specifica che il MID può informare l’autorità competente che occorre una verifica manuale oppure che non è necessaria alcuna azione. Per i collegamenti rossi, bianchi e verdi sono previste diverse regole di accesso e, in alcuni casi, l’accesso è automatico quando vengono consultati i dati di identità corrispondenti.

ETIAS: trattamento automatizzato, controlli e accessi

Per ETIAS, l’allegato disciplina diversi passaggi del trattamento automatizzato, compresi i controlli incrociati con SIS, VIS, EES, ECRIS-TCN, Eurodac, banche dati Interpol e dati Europol. Sono previsti profili per:

  • il trattamento automatizzato ETIAS ai fini dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1240;
  • la verifica dei riscontri positivi emersi dal trattamento automatizzato;
  • i controlli automatizzati ETIAS;
  • l’accesso dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS, del punto di accesso centrale e di Europol nei casi previsti dal regolamento ETIAS;
  • la verifica delle condizioni di conservazione dei fascicoli di domanda;
  • la revoca dell’autorizzazione ai viaggi.

L’allegato specifica quali dati possono essere interrogati e quali riscontri o notifiche devono essere prodotti. In alcuni punti richiama che l’elenco di controllo ETIAS e gli indicatori di rischio specifici non sono contemplati da talune interrogazioni automatizzate.

EES: verifiche di frontiera e accessi centralizzati

Per l’EES, il regolamento prevede il profilo relativo alla verifica di frontiera a norma dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226, con accesso ai dati della zona a lettura ottica del documento di viaggio e confronto con EES, VIS ed ETIAS. Sono inoltre disciplinati gli accessi all’EES da parte delle autorità nazionali competenti, del punto di accesso centrale e del punto di accesso centrale di Europol, sempre secondo le basi giuridiche specifiche del regolamento EES.

VIS riveduto e accessi connessi

L’allegato tiene conto del VIS riformato, prevedendo profili per:

  • il trattamento automatizzato VIS ai fini dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, per visti di breve durata;
  • il trattamento automatizzato ai fini dell’articolo 22 ter per visti di lunga durata e permessi di soggiorno;
  • la verifica dei riscontri positivi emersi;
  • l’accesso temporaneo ai dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e in altre banche dati;
  • l’accesso al VIS per l’esame delle domande e per le finalità dell’articolo 6 del regolamento VIS riveduto;
  • l’accesso delle squadre inviate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
  • gli accessi tramite punti di accesso centrali o Europol, secondo le norme settoriali richiamate.

SIS centrale e accessi delle agenzie dell’Unione

Il regolamento contempla anche l’uso del SIS centrale, sia nella forma di disposizione non vincolante per talune verifiche di frontiera e accessi nazionali, sia nella forma vincolante per gli accessi delle agenzie dell’Unione. Sono specificati i profili per:

  • verifiche di frontiera a norma del codice frontiere Schengen;
  • altri accessi al SIS da parte delle autorità nazionali competenti;
  • accessi da parte delle squadre dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
  • accessi di Europol;
  • accessi di Eurojust.

In ciascun caso l’allegato indica i dati alfanumerici e dattiloscopici utilizzabili, il tipo di risposta e il contenuto eventualmente restituito in caso di corrispondenza.

Dati Europol

Il regolamento include anche profili specifici per i dati Europol. Sono previsti accessi da parte:

  • del personale di Europol;
  • degli Stati membri che dispongono del relativo diritto di accesso;
  • di Eurojust.

Tali accessi sono subordinati alle basi giuridiche del regolamento (UE) 2016/794 e ai tipi di accesso specifici ivi previsti.

Ambito geografico e partecipazione degli Stati

Il preambolo chiarisce la posizione degli Stati e territori interessati: la Danimarca è vincolata; l’Irlanda non partecipa né è vincolata; per Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein si tratta di sviluppo dell’acquis di Schengen nell’ambito degli accordi di associazione richiamati; per Cipro il regolamento è qualificato come atto basato sull’acquis di Schengen o a esso connesso ai sensi dell’atto di adesione del 2003.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Disposizioni principali

Aggiornamento della decisione C(2021) 5052

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato della decisione di esecuzione C(2021) 5052 secondo l’allegato del regolamento. La finalità è allineare i profili ESP alle modifiche normative intervenute, in particolare a seguito del regolamento (UE) 2021/1134 e dei regolamenti (UE) 2021/1150, 2021/1151 e 2021/1152.

Profili di utente e finalità di interrogazione

L’allegato riorganizza i profili di utente per le diverse finalità: identificazione nel territorio; prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi; avvio e verifica delle procedure di rilevazione di identità multiple; accessi e verifiche in ambito ETIAS, EES, VIS riveduto, SIS ed ECRIS-TCN; accesso ai dati Europol. Per ciascun profilo sono indicati i soggetti autorizzati, i sistemi interrogabili, i sistemi che forniscono la risposta e i dati restituiti.

Uso del CIR, del MID e dei collegamenti tra sistemi

Una parte centrale dell’allegato disciplina l’uso del CIR e del rilevatore di identità multiple (MID), compreso l’impiego del numero di identificazione unico del collegamento e del fascicolo di conferma dell’identità. Sono previste regole per collegamenti gialli, rossi, bianchi e verdi, con indicazione delle informazioni rese disponibili e delle autorità tenute alla verifica manuale o all’azione successiva.

Accessi per ETIAS, EES, VIS riveduto e SIS

Sono stabiliti profili specifici per il trattamento automatizzato ETIAS, per i controlli e le verifiche dei riscontri positivi, per l’accesso all’EES, per l’uso del SIS centrale e per le funzionalità connesse al VIS riveduto. L’allegato dettaglia i flussi di dati tra i diversi sistemi e le risposte restituite, inclusi i casi di notifica, revoca dell’autorizzazione ai viaggi e conservazione dei fascicoli di domanda.

Accesso ai dati Europol e intervento delle agenzie UE

Il regolamento prevede profili di accesso ai dati Europol per Europol stesso, per gli Stati membri e per Eurojust, nonché profili specifici per le squadre inviate dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera. In alcuni casi l’accesso è subordinato alla base giuridica specifica del regolamento (UE) 2016/794 o ad altre norme settoriali richiamate.

Effetti territoriali e partecipazione degli Stati

Il preambolo chiarisce che il regolamento costituisce sviluppo dell’acquis di Schengen. La Danimarca risulta vincolata; l’Irlanda non partecipa né è vincolata; per Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro si richiamano le rispettive basi di partecipazione o connessione all’acquis Schengen.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieinteroperabilità dei sistemi di informazionefrontiere e vistiasilo e migrazionecooperazione di polizia e giudiziariaprotezione dei dati

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