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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2145

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145 della Commissione, del 31 luglio 2024, che stabilisce norme per lo scambio di informazioni nel sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione disciplina in modo dettagliato il funzionamento tecnico del sistema EU CSW-CERTEX, il cuore operativo dello sportello unico doganale dell’Unione. Esso definisce le funzionalità di trasformazione e mappatura dei dati, la gestione automatizzata delle quantità, le procedure di emergenza in caso di indisponibilità del sistema e il coordinamento con specifiche formalità non doganali dell’UE. Una parte rilevante del testo è dedicata alla protezione dei dati personali, con la ripartizione delle responsabilità tra Commissione, autorità doganali e autorità competenti partner, nonché alle regole di interconnessione e al programma di lavoro per l’implementazione. Gli allegati contengono le tabelle di norme e la mappatura dei dati per numerose formalità settoriali (sanitarie, ambientali, culturali, commercio estero, vigilanza del mercato).

Norme tecniche e di scambio dati per il sistema EU CSW-CERTEX nello sportello unico doganale dell’UE, incluse funzionalità operative, protezione dei dati e calendario di interconnessione.

Ambito di applicazione

Si applica alla Commissione, alle autorità doganali degli Stati membri e alle autorità competenti partner che partecipano allo sportello unico dell’UE per le dogane e all’uso del sistema EU CSW-CERTEX. Riguarda lo scambio di informazioni tra ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e sistemi non doganali dell’Unione relativi alle formalità non doganali elencate nel regolamento (UE) 2022/2399, nonché, per alcune funzionalità, i sistemi volontari richiamati nell’allegato (ad es. FLEGT, CITES, DuES, ecc.). Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita per l’articolo 20, paragrafo 2, dal 3 marzo 2027. Restano ferme, nei periodi di indisponibilità del sistema, le norme del codice doganale dell’Unione e della normativa settoriale pertinente.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2145: scambio di informazioni in EU CSW-CERTEX

Il regolamento disciplina le regole tecniche e operative per lo scambio automatizzato di informazioni nel sistema EU CSW-CERTEX, elemento centrale dello sportello unico doganale dell’Unione europea. Esso si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2022/2399 e mira a rendere interoperabili, tramite trasformazioni operative e tecniche dei dati, i sistemi doganali nazionali e i sistemi non doganali dell’Unione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che l’obiettivo è garantire uno scambio di dati fluido, affidabile e standardizzato tra autorità doganali e autorità competenti partner, riducendo oneri amministrativi, rischi di errore, frode e falsificazione documentale. Il regolamento intende inoltre definire con precisione le responsabilità in materia di protezione dei dati personali e assicurare la continuità operativa anche in caso di indisponibilità del sistema.

Ambito di applicazione e logica del sistema

Il regolamento si applica ai processi di interconnessione tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e EU CSW-CERTEX, nonché ai sistemi non doganali dell’Unione connessi alle formalità non doganali elencate nel regolamento (UE) 2022/2399. In tale contesto, EU CSW-CERTEX opera come piattaforma di scambio e conversione dei dati, permettendo il dialogo tra dati doganali e dati richiesti dalle normative settoriali non doganali.

Individuazione delle procedure e trasformazione dei dati

L’articolo 1 dispone che il sistema effettua una trasformazione operativa dei dati abbinando i regimi doganali e la riesportazione con le corrispondenti decisioni amministrative o status contenuti nei documenti di accompagnamento, o viceversa. L’allegato I contiene le tabelle di norme che consentono tale mappatura e determinano anche se occorra la gestione delle quantità.

L’articolo 2 prevede la trasformazione tecnica dei dati tra i formati doganali e non doganali, secondo le tabelle dell’allegato II. L’articolo 3 disciplina i casi di mappatura indiretta mediante il dato specifico denominato "dato EU SWE-C", utilizzato quando non sia possibile una corrispondenza diretta tra i dati.

Funzionalità operative del sistema

Gli articoli 5-10 descrivono le principali funzionalità di EU CSW-CERTEX:

  • verifica della disponibilità del documento di accompagnamento, recupero e trasmissione dei dati all’ambiente nazionale interessato;
  • gestione automatizzata delle quantità, con riserva delle quantità autorizzate, comunicazione dell’esito e aggiornamento del consumo delle quantità dopo svincolo o riesportazione;
  • aggiornamento delle quantità in caso di modifica o invalidamento posteriore della dichiarazione doganale;
  • possibilità di gestione manuale delle quantità in circostanze eccezionali, sotto piena responsabilità delle autorità doganali;
  • accesso a informazioni aggiuntive richieste dalla normativa settoriale;
  • richiesta e ricezione di elenchi specifici o periodici di documenti di accompagnamento o dei dati in essi contenuti.

Indisponibilità del sistema e continuità operativa

L’articolo 11 stabilisce che la Commissione deve informare immediatamente le autorità interessate di eventuali indisponibilità programmate o guasti temporanei del sistema o di sue funzionalità. Nei periodi di indisponibilità, gli scambi avvengono secondo le pertinenti norme del regolamento (UE) n. 952/2013 e della normativa settoriale applicabile alla specifica formalità non doganale.

Protezione dei dati personali

Il capo II contiene una disciplina ampia sulla protezione dei dati. L’articolo 12 qualifica come attività rientranti nella contitolarità la ricezione, la trasformazione operativa e tecnica e la trasmissione dei dati personali. L’articolo 13 individua invece i casi in cui la Commissione, le autorità doganali e le autorità competenti partner agiscono come titolari autonomi del trattamento per specifiche attività.

Gli articoli 14 e 15 ripartiscono gli obblighi concreti: tutela della privacy by design e by default, tenuta degli elenchi dei destinatari, riservatezza del personale, punti di contatto per la protezione dei dati, cooperazione con le autorità di controllo, misure tecniche e organizzative di sicurezza, notifiche reciproche degli incidenti di sicurezza entro 48 ore e notifica al Garante europeo della protezione dei dati in caso di violazione. Il regolamento disciplina inoltre informativa agli interessati, esercizio dei diritti, trasmissione delle richieste tra contitolari, consultazione reciproca prima di rispondere all’accesso ai dati, e obbligo di informare gli altri titolari quando i diritti siano limitati per trattamenti non rientranti nella contitolarità.

Governance operativa e responsabili del trattamento

L’articolo 17 limita l’accesso ai dati personali al solo personale autorizzato della Commissione, delle autorità doganali e delle autorità competenti partner per finalità di gestione e funzionamento del sistema. L’articolo 18 impone la previa informazione degli altri contitolari prima di incaricare un responsabile del trattamento, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. L’articolo 19 attribuisce ai coordinatori nazionali e alla Commissione il compito di mantenere aggiornati e condivisi i dati di contatto e le informazioni pertinenti sui contitolari.

Programma di lavoro, specifiche tecniche e interconnessione

L’articolo 20 prevede una collaborazione strutturata tra Commissione, autorità doganali e autorità competenti partner per progettare le funzionalità tecniche del sistema. Le specifiche tecniche per l’interconnessione devono essere messe a disposizione degli Stati membri almeno un anno prima delle date indicate nell’allegato del regolamento (UE) 2022/2399; questa previsione si applica a decorrere dal 3 marzo 2027. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può anche svolgere attività pilota.

L’articolo 21 impone agli Stati membri di notificare con almeno un mese di anticipo l’intenzione di interconnettere o aggiornare l’interconnessione del proprio ambiente nazionale. La Commissione presta assistenza tecnica e operativa e autorizza l’uso del sistema una volta effettuata l’interconnessione; in casi debitamente giustificati può autorizzare l’uso anche se l’interconnessione è funzionale ma non completata.

Allegati: norme di mappatura e formalità interessate

L’allegato I è particolarmente ampio e definisce, per ciascuna formalità non doganale, i regimi doganali applicabili, la gestione delle quantità e gli status o le decisioni amministrative che il sistema deve riconoscere. Vi rientrano, tra l’altro, il documento sanitario comune di entrata (DSCE), il certificato di ispezione per prodotti biologici (COI), le sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), i gas fluorurati a effetto serra (F-gas), l’importazione di beni culturali (ICG), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), le licenze FLEGT, i prodotti a duplice uso, la CITES, la conformità dei prodotti tramite ICSMS e la notifica di arrivo.

L’allegato II contiene la mappatura dei dati tra i due mondi normativi, doganale e non doganale, indicando i dati corrispondenti e quelli da scambiare come dati UE SWE-C quando la corrispondenza è solo indiretta. Per il professionista, ciò rende il regolamento fondamentale non solo come atto tecnico, ma anche come base per la corretta gestione documentale e informatica delle formalità che transitano attraverso lo sportello unico doganale dell’Unione.

Disposizioni principali

Trasformazione operativa e tecnica dei dati

Gli articoli 1, 2 e 3 stabiliscono che EU CSW-CERTEX effettua la trasformazione operativa dei dati abbinando regimi doganali/re-esportazione e decisioni o status dei documenti di accompagnamento, secondo l’allegato I, e la trasformazione tecnica dei dati secondo l’allegato II. Quando non esiste una corrispondenza diretta, i dati sono mappati mediante il dato specifico "dato EU SWE-C".

Verifica della disponibilità dei documenti di accompagnamento

L’articolo 5 prevede che, se una dichiarazione doganale o di riesportazione richiama un documento di accompagnamento, il sistema ne verifichi la disponibilità, lo recuperi, trasformi i dati e li trasmetta all’ambiente nazionale interessato. Se cambia lo status del documento in modo da incidere sull’individuazione delle procedure, le operazioni sono eseguite automaticamente.

Gestione automatizzata delle quantità e riserve

L’articolo 6 introduce la verifica automatizzata che le quantità dichiarate non superino quelle autorizzate nei documenti di accompagnamento. In caso positivo, i sistemi non doganali pongono in riserva le quantità e comunicano l’esito agli ambienti nazionali; in caso di svincolo o riesportazione, le quantità sono considerate consumate. Se le merci non sono svincolate, le quantità restano non riservate né consumate. In caso di esito negativo, il motivo del mancato inserimento della riserva è comunicato all’ambiente nazionale.

Modifiche e invalidamenti a posteriori

L’articolo 7 disciplina il flusso di dati quando una dichiarazione doganale è modificata ex articolo 173 del regolamento (UE) n. 952/2013 o invalidata ex articolo 174: le informazioni sono trasmesse ai sistemi non doganali per aggiornare o ritirare le quantità consumate e il riscontro torna agli ambienti nazionali.

Gestione manuale delle quantità in casi eccezionali

L’articolo 8 consente alle autorità doganali, sotto piena responsabilità e in circostanze eccezionali, di disattivare le verifiche automatizzate e di istruire il sistema a modificare, accettare o rifiutare le quantità indicate nei documenti di accompagnamento. L’esito è comunicato al rispettivo sistema non doganale.

Accesso a informazioni aggiuntive e richieste di elenchi

L’articolo 9 consente di recuperare informazioni aggiuntive richieste dalla normativa settoriale per l’espletamento di una formalità non doganale e di trasmetterle ai sistemi non doganali, con possibilità di modifica o cancellazione. L’articolo 10 consente agli ambienti nazionali di chiedere elenchi specifici di documenti di accompagnamento o dei dati ivi contenuti, anche periodicamente per un determinato periodo.

Indisponibilità del sistema e dispositivi di emergenza

L’articolo 11 impone alla Commissione di informare senza indugio le autorità doganali e le autorità competenti partner circa indisponibilità programmate o guasti temporanei del sistema o delle sue funzionalità. Nei casi di indisponibilità, gli scambi avvengono secondo il codice doganale dell’Unione e la normativa settoriale pertinente.

Protezione dei dati personali e ruoli di contitolarità

Gli articoli 12-19 disciplinano la contitolarità del trattamento tra Commissione, autorità doganali e autorità competenti partner per ricezione, trasformazione e trasmissione dei dati personali nel sistema. Vengono inoltre definite le responsabilità di ciascun soggetto, le misure di sicurezza, le notifiche di incidenti entro 48 ore, la gestione dei diritti degli interessati, l’accesso ai dati solo da parte di personale autorizzato, il ricorso a responsabili del trattamento e il ruolo dei coordinatori nazionali per l’aggiornamento dei contatti.

Programma di lavoro, specifiche tecniche e avvio dell’interconnessione

L’articolo 20 impone la collaborazione tra Commissione, autorità doganali e autorità competenti partner per progettare le funzionalità tecniche. Le specifiche tecniche per l’interconnessione devono essere rese disponibili almeno un anno prima delle date previste dall’allegato del regolamento (UE) 2022/2399; tale obbligo si applica dal 3 marzo 2027. L’articolo 21 richiede agli Stati membri una notifica preventiva di almeno un mese prima dell’interconnessione o dell’aggiornamento, e prevede l’autorizzazione della Commissione all’uso operativo del sistema.

Allegati: tabelle di norme e mappatura dei dati

L’allegato I individua i regimi doganali, i tipi di dichiarazione e gli status/decisioni amministrative pertinenti per il controllo e, se del caso, per la gestione delle quantità, per numerose formalità non doganali obbligatorie e volontarie. Sono incluse, tra le altre, DSCE, COI, ODS, F-gas, beni culturali, CBAM, FLEGT, prodotti a duplice uso, CITES, vigilanza del mercato e notifica di arrivo. L’allegato II contiene la mappatura dettagliata dei dati tra settori doganale e non doganale, con rinvio ai codici dati del codice doganale dell’Unione e agli ulteriori dati UE SWE-C quando occorre una corrispondenza indiretta.

Come è indicizzato

Materiedoganeprotezione dei datiinteroperabilità informaticacontrolli ufficialicommercio internazionale

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