Cassazione Penale, Ordinanza n. 23630/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva respinto la richiesta di ammissione a una misura alternativa della detenzione, indicata in via gradata come detenzione domiciliare o affidamento in prova al servizio sociale. Dal testo emerge che il provvedimento di merito aveva valorizzato plurimi elementi negativi della situazione personale del condannato: la revoca, nel 2024, della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità per mancata frequentazione del Ser.D., la presenza di numerose denunce successive, una grave dipendenza alcolica non ancora precisamente diagnosticata perché l'interessato si era sottratto agli esami ematochimici, e la mancata presa in carico da parte del Ser.D. Il ricorso è stato ritenuto meramente rivalutativo, perché fondato su alcuni elementi asseritamente favorevoli già superati da una motivazione di rigetto ritenuta adeguata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che si trattasse di una censura meramente rivalutativa e che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata, fondata su più elementi negativi relativi alla personalità e alla condotta del condannato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 52 D.Lgs. 196/03
È richiamato come base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro il diniego di misure alternative non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del merito, quando l'ordinanza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini della decisione sulle misure alternative, è legittimo valorizzare un quadro complessivo di elementi negativi della personalità e della condotta del condannato, anche se alcuni profili favorevoli siano stati allegati dalla difesa, purché il giudice di sorveglianza li abbia specificamente superati con motivazione adeguata.
- La mancata adesione a percorsi terapeutici o di controllo rilevanti per la valutazione trattamentale, la presenza di precedenti condotte sintomatiche di inaffidabilità e l'assenza di una effettiva presa in carico sanitaria possono costituire elementi ostativi all'accesso alle misure alternative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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