Ordinanza n. 305/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Paola del 17 giugno 2016, n. 561, e della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 20 giugno 2018, n. 775.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione integrale di sentenze civili recanti il riconoscimento di un credito nei confronti della gestione liquidatoria delle soppresse Comunità Montane Calabresi
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza, già avviato per l'esecuzione di due sentenze civili, il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sulle modalità di pagamento del credito, rappresentando difficoltà derivanti dalla gestione liquidatoria e dalla concorrenza di altri debiti. Il Tribunale aveva inizialmente indicato di vigilare affinché le risorse fossero distribuite secondo regole concorsuali e nel rispetto delle cause legittime di prelazione. Successivamente è emerso che il Commissario liquidatore aveva attribuito priorità a un credito da forniture privo di prelazione, in quanto tale credito era stato oggetto di un diverso giudizio di ottemperanza concluso con ordine di pagamento immediato. Il Commissario ad acta e i ricorrenti hanno quindi chiesto l'accesso ai piani di liquidazione, agli elenchi dei creditori e delle passività e agli altri documenti contabili essenziali. Il Commissario ad acta ha domandato istruzioni per acquisire autonomamente la documentazione necessaria oppure, in alternativa, che il Tribunale ordinasse al Commissario liquidatore di provvedere sull'istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha riconsiderato le precedenti istruzioni e ha fornito nuovi chiarimenti. Ha affermato che la liquidazione degli enti pubblici è distinta dalla liquidazione coatta amministrativa e non costituisce, in assenza di una specifica previsione legislativa, una procedura concorsuale cui applicare i principi della legge fallimentare o del Codice della crisi d'impresa. La disciplina applicabile è quella prevista dalla legge regionale che dispone la liquidazione, la quale non introduce limitazioni all'esercizio delle pretese creditorie. Il Commissario ad acta non deve quindi limitarsi a vigilare sull'inserimento del credito in una massa passiva o sulla parità di trattamento tra creditori, ma opera in sostituzione dell'amministrazione inadempiente per conseguire l'integrale pagamento del credito, ove possibile. Deve anzitutto reperire la somma necessaria, anche prelevandola da qualunque capitolo della struttura unica di liquidazione dotato di capienza. Se non vi sono disponibilità liquide, deve verificare l'esistenza di beni liquidabili e motivatamente scegliere se liquidarli immediatamente, attendere vendite già in corso oppure ricercare una soluzione transattiva mediante cessione di beni al creditore. Soltanto in caso di assoluta mancanza di somme, beni o altre poste attive può dare conto motivato dell'impossibilità di eseguire il titolo. Il Commissario ad acta può acquisire direttamente la documentazione strettamente strumentale all'ottemperanza, senza attendere la collaborazione della struttura liquidatoria, esercitando anche poteri istruttori in quanto ausiliario del giudice e titolare di poteri di piena sostituzione. Gli atti del Commissario possono essere reclamati ai sensi dell'art. 114, comma 4, c.p.a.; eventuali inerzie dell'amministrazione possono rilevare anche sotto il profilo della responsabilità erariale. Il dispositivo si limita a fornire i chiarimenti richiesti, senza definire con un pagamento immediato la concreta esecuzione del credito.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, c.p.a.
eventuali inerzie nell'esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un'eventuale responsabilità erariale
Gli atti del Commissario ad acta possono essere contestati mediante reclamo; le inerzie dell'amministrazione nell'esecuzione degli ordini possono assumere rilievo anche ai fini della responsabilità erariale.
art. 2740 c.c.
la responsabilità patrimoniale del debitore
Il principio della garanzia patrimoniale del debitore, stabilito dalla legge statale, non può essere derogato da una legge regionale in assenza di una specifica previsione legislativa statale.
art. 293, comma 1, d.lgs. n. 14/2019
La liquidazione coatta amministrativa non si applica agli enti pubblici salvo che la legge disponga diversamente.
art. 294, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
Gli enti pubblici sono esclusi dall'ambito della liquidazione coatta amministrativa.
art. 27 T.U.E.L.
Le Comunità Montane sono enti pubblici e, in quanto tali, non sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa in mancanza di una diversa previsione legislativa.
art. 498 c.p.c.
avviso ai creditori iscritti
Nel processo esecutivo civile disciplina il coinvolgimento dei creditori titolari di cause di prelazione; il TAR rileva che un analogo meccanismo non è espressamente previsto nel giudizio di ottemperanza.
artt. 499 ss. c.p.c.
Nel processo esecutivo civile consentono l'intervento dei creditori e la gestione delle contestazioni relative alle cause e al grado della prelazione; tali strumenti non sono applicabili automaticamente alla liquidazione degli enti pubblici oggetto del giudizio.
L.R. Calabria n. 25 del 16 maggio 2013
La disciplina regionale della liquidazione delle Comunità Montane Calabresi non prevede limitazioni all'esercizio delle pretese creditorie né trasforma la liquidazione in una procedura concorsuale.
Massime di principio
- La liquidazione di un ente pubblico non costituisce, di per sé, una procedura concorsuale o una liquidazione coatta amministrativa; in assenza di una specifica previsione legislativa, non trovano applicazione automatica i principi delle procedure fallimentari o concorsuali.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un credito verso un ente pubblico in liquidazione, il Commissario ad acta opera in sostituzione dell'amministrazione inadempiente e deve perseguire l'integrale pagamento del credito, ove possibile, senza doverne attendere l'inserimento in una massa passiva o applicare regole concorsuali non previste dalla legge.
- Il Commissario ad acta, per eseguire il titolo giudiziale, deve ricercare la provvista presso qualunque capitolo o disponibilità finanziaria dell'ente liquidato; in mancanza di liquidità deve valutare beni e altre poste attive, motivando la scelta tra liquidazione immediata, attesa di vendite in corso o soluzione transattiva.
- L'assoluta mancanza di disponibilità liquide, beni liquidabili e altre poste economiche attive costituisce un limite oggettivo all'ottemperanza individuale, ma tale impossibilità deve essere accertata e rappresentata dal Commissario ad acta con motivazione.
- Il Commissario ad acta, quale ausiliario del giudice dotato di poteri sostitutivi, può acquisire direttamente la documentazione contabile e amministrativa strettamente strumentale all'esecuzione del giudicato, senza dipendere dalla collaborazione dell'amministrazione inadempiente.
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