Cassazione Penale, Sentenza n. 5741/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: poiché non risultavano contestate né ritenute condotte fraudolente anteriori agli atti di dazione patrimoniale, la motivazione era viziata. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si era estinto per prescrizione (prescrizione intervenuta 1 settembre 2023). Decisione emessa in Roma il 05/12/2023.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di truffa ex art. 640 c.p., sostenendo che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente dimostrato che gli artifizi e i raggiri fraudolenti fossero intervenuti prima dell'induzione in errore e della dazione patrimoniale. Si rileva che, secondo la giurisprudenza citata, per la configurabilità della truffa gli artifizi e raggiri devono precedere l'errore e l'ingiusto profitto, elemento che nel caso concreto non era stato contestato né accertato in sentenza
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La fattispecie della truffa richiede che la condotta fraudolenta (artifizi e raggiri) preceda l'induzione in errore e il conseguimento dell'ingiusto profitto; se tale sequenza non è accertata manca il requisito essenziale del reato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 2, n. 9197 del 15/02/2017 (Favero); Sez. 6, n. 12604 del 11/12/2012 (Donini)
La giurisprudenza richiamata conferma il principio secondo cui gli artifizi e raggiri devono antecedere la dazione patrimoniale per configurare la truffa; la sentenza applica tale principio per valutare il vizio motivazionale
Prescrizione (estinzione del reato)
La Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della decisione, motivo per cui ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio
Massime di principio
- Per la configurabilità della truffa ex art. 640 c.p. è necessario provare che gli artifizi e i raggiri siano antecedenti all'induzione in errore e alla consegna del bene o del denaro; in mancanza di tale prova la fattispecie non può ritenersi integrata
- La motivazione della sentenza deve esplicitare la sequenza temporale e causale (artifizio → errore → dazione patrimoniale) e indicare le condotte fraudolente antecedenti; l'omissione di tale accertamento costituisce vizio motivazionale
- In assenza di accertamento di condotte fraudolente precedenti, la cassazione può annullare la condanna per vizio motivazionale; se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il provvedimento è annullatorio senza rinvio
- In casi simili è fondamentale raccogliere e documentare prove che attestino gli artifizi o i raggiri anteriori alla dazione (comunicazioni, documenti, testimonianze) e monitorare i termini di prescrizione
- Nei ricorsi è utile richiamare la giurisprudenza consolidata che richiede la precedente attuazione degli artifizi rispetto alla dazione patrimoniale per sostenere un vizio motivazionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5647/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →