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Sentenza

Sentenza del 30/01/2017 n. 881 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Notifica della cartella di pagamento - Atto portato alla conoscenza del destinatario - Regolarità della notifica - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la regolarità della notifica della cartella di pagamento, deducendo un'imperfezione formale dell'atto o della sua notificazione tale da impedirne la validità. La questione riguardava se tale vizio potesse determinare la nullità nonostante la cartella fosse comunque giunta a conoscenza del destinatario e gli avesse consentito di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che non può essere dichiarata la nullità di un atto quando, nonostante un'imperfezione formale, esso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. L'avviso di accertamento e la cartella di pagamento hanno natura di provocatio ad opponendum e devono consentire al contribuente di conoscere nei suoi termini essenziali la pretesa tributaria. Poiché tale finalità conoscitiva e difensiva è stata raggiunta, la notifica è stata ritenuta regolare.

Norme richiamate

  • Principio del raggiungimento dello scopo dell'atto processuale

    Non può essere pronunciata la nullità di un atto che ha raggiunto, nonostante una imperfezione formale, lo scopo a cui è preordinato

    La nullità non viene dichiarata per un vizio meramente formale quando l'atto è comunque arrivato a conoscenza del destinatario e ha consentito il perseguimento della sua funzione, in particolare la conoscenza della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa.

  • Cassazione civile, n. 11524/1997

    Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui il raggiungimento dello scopo può escludere la nullità dell'atto.

  • Cassazione civile, n. 10259/1992

    Richiamata come precedente sul principio di conservazione dell'atto che abbia comunque raggiunto la propria finalità.

  • Cassazione civile, n. 14427/1999

    Richiamata per qualificare l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento come atti diretti a provocare l'opposizione del contribuente e quindi idonei a rendere conoscibile la pretesa tributaria.

  • Cassazione civile, n. 15525/2002

    Richiamata per ribadire che gli atti tributari devono porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di approntare la difesa.

Massime di principio

  • Un vizio formale della notifica non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se l'atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario e abbia consentito una difesa effettiva.
  • Per gli atti tributari, il requisito centrale è che il contribuente possa comprendere i termini essenziali della pretesa, inclusi almeno l'origine, l'importo e il titolo della richiesta.
  • La proposizione tempestiva di un'opposizione o di un ricorso può dimostrare che l'atto ha raggiunto il proprio scopo conoscitivo, anche se non sana necessariamente ogni vizio particolarmente grave o insanabile.
  • La nullità è più plausibile quando l'irregolarità impedisce concretamente la conoscenza dell'atto, rende incerta la sua provenienza o compromette in modo effettivo il diritto di difesa.
  • Nella valutazione della regolarità della notifica prevale un criterio sostanziale: si considera l'effettiva conoscenza e possibilità di difesa, non il solo rispetto astratto delle formalità.

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