Cassazione Civile, Ordinanza n. 22616/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società creditrice aveva proposto reclamo contro il decreto con cui il tribunale aveva aperto la procedura di liquidazione dei beni nei confronti del debitore. Il tribunale aveva dichiarato il reclamo inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo che la creditrice mirasse soltanto a evitare l'estinzione delle esecuzioni individuali già promosse e il concorso con altri creditori, cioè a soddisfare un interesse di mero fatto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e delle norme della l. n. 3/2012 richiamate nel decreto, sostenendo che, quale creditrice, aveva un interesse attuale e concreto a contestare i presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di sovraindebitamento, poiché l'eventuale accoglimento del reclamo le avrebbe consentito di proseguire l'azione esecutiva individuale e di evitare la compressione delle proprie ragioni di credito. Ha inoltre contestato che il debitore fosse effettivamente in stato di sovraindebitamento e che la domanda fosse adeguatamente documentata e corredata dei presupposti richiesti dalla legge, inclusa la diligenza del debitore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che i creditori hanno un interesse attuale e concreto a impugnare il provvedimento di apertura della procedura di sovraindebitamento, perché dall'eventuale accoglimento del reclamo deriva una utilità giuridicamente apprezzabile: la possibilità di far riespandere il diritto a proseguire l'esecuzione individuale già iniziata e di evitare la compressione delle proprie pretese per effetto della procedura concorsuale. La Cassazione ha quindi cassato il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di interesse e ha rinviato al Tribunale della Spezia, in diversa composizione, perché esamini nel merito il reclamo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire, richiesto anche per l'impugnazione, va misurato sulla concreta utilità che la parte può ottenere dalla rimozione del provvedimento impugnato; non basta un interesse astratto o di mero fatto.
art. 10, comma 6, L. n. 3/2012
Norma richiamata come parametro per il reclamo avverso l'apertura della procedura di sovraindebitamento; la Corte ne considera il collegamento con l'art. 14 quinquies della stessa legge ai fini della legittimazione all'impugnazione.
art. 14 quinquies L. n. 3/2012
Norma richiamata per il regime del reclamo contro il decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento.
art. 14 ter L. n. 3/2012
La procedura di liquidazione dei beni produce effetti compressivi sulle azioni esecutive individuali dei creditori.
art. 14 terdecies L. n. 3/2012
Richiamato dal tribunale come disposizione che, in presenza dei presupposti di legge, fa conseguire alla liquidazione determinati effetti nei confronti del debitore.
art. 51 l.f.
Richiamato in via analogica dal tribunale per affermare che, in funzione della regolazione concorsuale, le esecuzioni individuali non possono proseguire.
art. 111, comma 7, Cost.
È affermata la ricorribilità per cassazione del decreto, in quanto provvedimento decisorio e definitivo idoneo a incidere su diritti soggettivi in materia di sovraindebitamento.
Massime di principio
- Il creditore che abbia già promosso esecuzione individuale ha interesse concreto a contestare l'apertura di una procedura di sovraindebitamento del debitore, poiché dall'eventuale accoglimento del reclamo può derivare la possibilità di proseguire l'azione esecutiva e di evitare la compressione delle proprie ragioni di credito.
- L'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche in sede di impugnazione, non richiede un vantaggio meramente astratto o teorico, ma un'utilità giuridicamente apprezzabile conseguibile tramite la rimozione del provvedimento impugnato.
- Nelle procedure di sovraindebitamento, la legittimazione dei creditori a impugnare il decreto di apertura non viene meno per il solo fatto che tale decreto sia già stato pronunciato, poiché permane l'interesse a far valere l'assenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore.
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