Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22616/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva proposto reclamo contro il decreto con cui il tribunale aveva aperto la procedura di liquidazione dei beni nei confronti del debitore. Il tribunale aveva dichiarato il reclamo inammissibile per difetto di interesse ad agire, ritenendo che la creditrice mirasse soltanto a evitare l'estinzione delle esecuzioni individuali già promosse e il concorso con altri creditori, cioè a soddisfare un interesse di mero fatto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c. e delle norme della l. n. 3/2012 richiamate nel decreto, sostenendo che, quale creditrice, aveva un interesse attuale e concreto a contestare i presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di sovraindebitamento, poiché l'eventuale accoglimento del reclamo le avrebbe consentito di proseguire l'azione esecutiva individuale e di evitare la compressione delle proprie ragioni di credito. Ha inoltre contestato che il debitore fosse effettivamente in stato di sovraindebitamento e che la domanda fosse adeguatamente documentata e corredata dei presupposti richiesti dalla legge, inclusa la diligenza del debitore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che i creditori hanno un interesse attuale e concreto a impugnare il provvedimento di apertura della procedura di sovraindebitamento, perché dall'eventuale accoglimento del reclamo deriva una utilità giuridicamente apprezzabile: la possibilità di far riespandere il diritto a proseguire l'esecuzione individuale già iniziata e di evitare la compressione delle proprie pretese per effetto della procedura concorsuale. La Cassazione ha quindi cassato il decreto del tribunale che aveva dichiarato inammissibile il reclamo per difetto di interesse e ha rinviato al Tribunale della Spezia, in diversa composizione, perché esamini nel merito il reclamo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire, richiesto anche per l'impugnazione, va misurato sulla concreta utilità che la parte può ottenere dalla rimozione del provvedimento impugnato; non basta un interesse astratto o di mero fatto.

  • art. 10, comma 6, L. n. 3/2012

    Norma richiamata come parametro per il reclamo avverso l'apertura della procedura di sovraindebitamento; la Corte ne considera il collegamento con l'art. 14 quinquies della stessa legge ai fini della legittimazione all'impugnazione.

  • art. 14 quinquies L. n. 3/2012

    Norma richiamata per il regime del reclamo contro il decreto di apertura della procedura di sovraindebitamento.

  • art. 14 ter L. n. 3/2012

    La procedura di liquidazione dei beni produce effetti compressivi sulle azioni esecutive individuali dei creditori.

  • art. 14 terdecies L. n. 3/2012

    Richiamato dal tribunale come disposizione che, in presenza dei presupposti di legge, fa conseguire alla liquidazione determinati effetti nei confronti del debitore.

  • art. 51 l.f.

    Richiamato in via analogica dal tribunale per affermare che, in funzione della regolazione concorsuale, le esecuzioni individuali non possono proseguire.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    È affermata la ricorribilità per cassazione del decreto, in quanto provvedimento decisorio e definitivo idoneo a incidere su diritti soggettivi in materia di sovraindebitamento.

Massime di principio

  • Il creditore che abbia già promosso esecuzione individuale ha interesse concreto a contestare l'apertura di una procedura di sovraindebitamento del debitore, poiché dall'eventuale accoglimento del reclamo può derivare la possibilità di proseguire l'azione esecutiva e di evitare la compressione delle proprie ragioni di credito.
  • L'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche in sede di impugnazione, non richiede un vantaggio meramente astratto o teorico, ma un'utilità giuridicamente apprezzabile conseguibile tramite la rimozione del provvedimento impugnato.
  • Nelle procedure di sovraindebitamento, la legittimazione dei creditori a impugnare il decreto di apertura non viene meno per il solo fatto che tale decreto sia già stato pronunciato, poiché permane l'interesse a far valere l'assenza dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSovraindebitamento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.